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Economia:
bilancio e relativi indici
4.1 IL BILANCIO
Il bilancio
d’esercizio è un documento di derivazione contabile con il quale gli
amministratori forniscono la rappresentazione della situazione patrimoniale e
finanziaria della società alla fine del periodo amministrativo e del risultato
economico conseguito nell’esercizio.
Le funzioni del bilancio d’esercizio sono:
·
Collegare la gestione passata a
quella futura
·
Conoscere la gestione e i suoi
risultati
·
Comunicare le informazioni di
carattere economico, finanziario e patrimoniale nei confronti di una molteplicità
di soggetti sia all’interno che all’esterno di un’azienda.
Il bilancio quindi non è solo un documento che ha finalità gestionali
interne ma un importante mezzo attraverso il quale l’impreso societaria
comunica con l’esterno.
4.1.2
REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2423)
Gli
amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio costituito dallo stato
patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve
essere redatto con estrema chiarezza e verità. È possibile che in casi
eccezionali l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti sia
incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, in tal caso la
disposizione non deve essere applicata, un’eventuale nota integrativa deve
motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della
situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Il bilancio deve
essere redatto in unità di euro senza cifre decimali.
La clausola generale è contenuta nell’art. 2423 del C.C. Essa fissa il
principio che sta alla base della nuova regolamentazione del bilancio annuale e
lo individua nella chiarezza con cui esso deve essere redatto e nella verità e
correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria
della società nonché del risultato economico dell’esercizio.
1.
La chiarezza del bilancio va intesa
come “intelligibilità” da parte di persone dotate di media cultura
contabile, cioè di coloro che possiedono le nozioni contabili necessarie per
comprendere come si è formato il reddito e qual è il valore del patrimonio
dell’azienda. Vanno osservate alcune regole giuridiche:
O
La struttura e il contenuto delle
varie parti del bilancio;
O
La valutazione degli elementi
attivi e passivi;
O
L’iscrizione delle poste del
conto economico.
2.
la rappresentazione veritiera e
corretta del patrimonio e del reddito d’esercizio, non consiste nella ricerca
di una impossibile verità oggettiva, ma va intesa come comportamento in buona
fede da parte degli amministratori, che devono tenere presente:
O
le norme di legge;
O
i principi contabili.
4.1.3
I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO: art. 2423-bis
Nella
redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:
·
La valutazione delle voci che deve
essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione
dell’attività.
·
Si possono indicare gli utili
realizzati alla data di chiusura dell’esercizio
·
Si deve tener conto dei proventi e
degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data
dell’incasso o del pagamento.
·
Si deve tener conto dei rischi e
delle perdite di competenza dell’esercizio.
·
Gli elementi eterogenei ricompresi
nelle singole voci devono essere valutate separatamente
·
I criteri di valutazione non
possono essere modificati da un esercizio all’altro.
4.1.4
LA STRUTTURA DEL BILANCIO
Il bilancio
d’esercizio è composto da tre parti distinte:
1.
lo stato
patrimoniale, che mette in evidenza la composizione del patrimonio aziendale
al termine del periodo amministrativo: è il prospetto che fornisce la corretta
rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
2.
lo stato
economico che dà la
dimostrazione del risultato economico dell’esercizio.
3.
la nota
integrativa che è destinata a chiarire, completare e analizzare alcuni dati
contenuti nei due documenti contabili.
Lo stato
patrimoniale e il conto economico sono due schemi a struttura obbligatoria, nel senso che le varie voci devono essere
iscritte separatamente e nell’ordine indicato dalle norme che ne stabiliscono
il contenuto, il che è essenziale x assicurare la comparabilità fra i diversi bilanci della stessa azienda nel
succedersi degli esercizi.
4.1.5
LA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
La
classificazione degli elementi delle due sezioni è operata con un criterio
misto.
Le attività
che rappresentano gli investimenti di capitale effettuati dall’azienda, si
classificano in base al criterio della destinazione economica.
Mentre le
passività si classificano in base al criterio dell’origine delle fonti di
finanziamento.
Lo stato patrimoniale è caratterizzato da una distinzione delle sue poste in
raggruppamenti di vari livello, che sono contrassegnati da caratteri alfabetici
e numerici:
·
lettere maiuscole: indicano i
raggruppamenti di struttura ovvero macroclassi;
·
numeri romani: indicano le varie
classi in cui si suddividono i raggruppamenti strutturali;
·
numeri arabi: indicano le singole
voci nell’ambito delle classi.
| ATTIVO
|
PASSIVO
|
| A-
CREDITI V/SOCI
|
A. PATRIMONIO NETTO
|
| B-
IMMOBILIZZAZIONI (al netto
del fondo ammortamento)
|
B. FONDI RISCHI E ONERI
|
| I
immobilizzazioni immateriali
|
|
| II immobilizzazioni materiali
|
|
| III immobilizzazioni finanziarie
|
C. TFR DI LAVORO SUBORDINATO
|
| |
|
| C-
ATTIVO CIRCOLANTE
|
D. DEBITI
|
| I
rimanenze
|
|
| II crediti
|
|
| III attività finanziarie
|
|
| IV disponibilità liquide
|
|
| |
|
| D-
RATEI E RISCONTI ATTIVI
|
E. RATEI E RISCONTI PASSIVI
|
4.1.6
LA COMPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO
Per il conto
economico, la direttiva CEE prevede la possibilità di optare tra due diverse
configurazioni, ciascuna delle quali può essere presentata in forma orizzontale
oppure in forma verticale.
| A)
valore della produzione
|
|
| B)
costi della produzione
|
Gestione
ordinaria
|
| (A-B)
Risultato operativo lordo della gestione caratteristica |
|
| |
|
| C)
proventi e oneri finanziari
|
Gestione
finanziaria
|
| |
|
| D)
rettifiche
di valori di attività finanziarie
|
Gestione
straordinaria
|
| E)
proventi e oneri straordinari
|
|
| |
|
| Risultato
prima delle imposte
|
Gestione
fiscale
|
| - imposte sul reddito d’esercizio
|
|
| |
|
| Utile
o perdita d’esercizio
|
|
Il settore della gestione
ordinaria comprende sia la gestione caratteristica, sia alcuni componenti
della gestione non caratteristica, e in particolare gli oneri e i proventi delle
gestioni accessorie nonché parte di quella patrimoniale.
La gestione
finanziaria ha un contenuto più ampio rispetto a quello tradizionale, in
quanto comprende non soltanto gli oneri connessi al capitale di credito e dai
proventi da temporanei impieghi di eccedenze liquide, ma anche da proventi che
scaturiscano da partecipazioni di ogni genere; in definitiva la gestione
finanziaria include anche tipici componenti della gestione patrimoniale.
La gestione
straordinaria comprende oneri e proventi e riguarda l’estraneità della
fonte del provento o dell’onere all’attività ordinaria.
Art.
2425-bis: i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al
netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte
direttamente connesse con la vendita dei prodotti e le prestazioni di servizi.
4.1.7
I CRITERI DI VALUTAZIONE
L’art.
2426 del Codice Civile detta di valutazione per la formazione del bilancio.
Il principio fondamentale è che il criterio del costo rappresenta il criterio
base delle valutazioni di bilancio. Questo criterio riguarda sia le
immobilizzazioni, sia per diversi elementi dell’attivo circolante. Riguarda
tutte le immobilizzazioni, siano esse materiali, immateriali o finanziarie.
Tuttavia:
-
i beni acquistati presso terzi
vanno valutati considerando il costo diretto di acquisto;
-
per i beni costruiti in economia la
figura di costo da adottare è quella del costo di produzione.
Le immobilizzazioni materiale e non comportano una rettifica al valore del
costo, da attuare con l’ammortamento.
Qualora il
valore attribuibile a un’immobilizzazione in sede di bilancio d’esercizio
sia durevolmente inferiore al costo storico oppure al costo diminuito degli
ammortamenti, se ne rende obbligatoria la svalutazione.
Le
svalutazioni si riferiscono sia alle immob. non soggette ad ammortamento, sia
quelle ammortizzabili.
Gli oneri pluriennali: I costi di impianto e di ampliamento e i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicità possono essere iscritti come poste attive
del patrimonio di funzionamento soltanto quando siano correlabili all’attività
futura, cioè quando costituiscono oneri di carattere pluriennale.
In tal caso la legge pone particolari cautele:
P
che sia necessario il consenso del
collegio sindacale;
P
che l’ammortamento avvenga
abbastanza rapidamente ;
P
che possono distribuirsi dividendi
soltanto se esistono riserve disponibili pari almeno all’importo non ancora
ammortizzato dei suddetti costi.
L’avviamento
può essere iscritto nell’attivo soltanto se è stato acquistato a titolo
oneroso e nei limiti del costo sostenuto per esso, esso deve essere ammortizzato
entro 5 anni, ma è ammesso anche un periodo limitato di durata maggiore.
Il disaggio su prestiti è rappresentato dal minor importo riscosso al momento
dell’accensione di un prestito rispetto al valore nominale da rimborsare alla
scadenza. Deve essere iscritto nell’attivo e va ammortizzato in ogni esercizio
per il periodo di durata del prestito.
I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione.
A parte i crediti verso soci e quelli per acconti, i crediti sono inclusi in due
raggruppamenti:
O
immobilizzazioni finanziarie;
O
attivo circolante.
I crediti
inclusi nelle immobilizzazioni sono quelli di natura finanziaria, mentre i
crediti dell’attivo circolante sono quelli di natura commerciale.
La
valutazione al presumibile valore di realizzazione comporta un attento esame
delle varie partite, a seguito del quale:
P
i crediti di sicura esigibilità si
considerano al valore nominale;
P
i crediti per i quali sussiste un
rischio specifico di perdita, vengono svalutati e iscritti al netto del
relativo fondo svalutazione crediti.
La valutazione per le rimanenze deve avvenire al costo di acquisto o di
produzione oppure, se minore, al valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato, indica un criterio fondato sul principio della
prudenza.
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