FIAT: LA STORIA DELL’AUTOMOBILE

NAZZARO MARIELLA - 5^ G -  IPSSCTS "GAETANO PESSINA" - COMO

Economia: bilancio e relativi indici

 4.1 IL BILANCIO

Il bilancio d’esercizio è un documento di derivazione contabile con il quale gli amministratori forniscono la rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine del periodo amministrativo e del risultato economico conseguito nell’esercizio.
Le funzioni del bilancio d’esercizio sono:

·         Collegare la gestione passata a quella futura

·         Conoscere la gestione e i suoi risultati

·         Comunicare le informazioni di carattere economico, finanziario e patrimoniale nei confronti di una molteplicità di soggetti sia all’interno che all’esterno di un’azienda.
Il bilancio quindi non è solo un documento che ha finalità gestionali interne ma un importante mezzo attraverso il quale l’impreso societaria comunica con l’esterno.  

4.1.2 REDAZIONE DEL BILANCIO (art. 2423)

Gli amministratori devono redigere il bilancio d’esercizio costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Il bilancio deve essere redatto con estrema chiarezza e verità. È possibile che in casi eccezionali l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, in tal caso la disposizione non deve essere applicata, un’eventuale nota integrativa deve motivare la deroga e deve indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico. Il bilancio deve essere redatto in unità di euro senza cifre decimali. 
La clausola generale è contenuta nell’art. 2423 del C.C. Essa fissa il principio che sta alla base della nuova regolamentazione del bilancio annuale e lo individua nella chiarezza con cui esso deve essere redatto e nella verità e correttezza della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società nonché del risultato economico dell’esercizio.

1.     La chiarezza del bilancio va intesa come “intelligibilità” da parte di persone dotate di media cultura contabile, cioè di coloro che possiedono le nozioni contabili necessarie per comprendere come si è formato il reddito e qual è il valore del patrimonio dell’azienda. Vanno osservate alcune regole giuridiche:

O        La struttura e il contenuto delle varie parti del bilancio;

O        La valutazione degli elementi attivi e passivi;

O        L’iscrizione delle poste del conto economico.

2.     la rappresentazione veritiera e corretta del patrimonio e del reddito d’esercizio, non consiste nella ricerca di una impossibile verità oggettiva, ma va intesa come comportamento in buona fede da parte degli amministratori, che devono tenere presente:
O       
le norme di legge;
O       
i principi contabili.

 4.1.3 I PRINCIPI DI REDAZIONE DEL BILANCIO: art. 2423-bis

Nella redazione del bilancio devono essere osservati i seguenti principi:

·         La valutazione delle voci che deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività.

·         Si possono indicare gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio

·         Si deve tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del pagamento.

·         Si deve tener conto dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio.

·         Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci devono essere valutate separatamente

·         I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro.  

4.1.4 LA STRUTTURA DEL BILANCIO

Il bilancio d’esercizio è composto da tre parti distinte:

1.     lo stato patrimoniale, che mette in evidenza la composizione del patrimonio aziendale al termine del periodo amministrativo: è il prospetto che fornisce la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

2.     lo stato economico che dà  la dimostrazione del risultato economico dell’esercizio.

3.     la nota integrativa che è destinata a chiarire, completare e analizzare alcuni dati contenuti nei due documenti contabili.

Lo stato patrimoniale e il conto economico sono due schemi a struttura obbligatoria, nel senso che le varie voci devono essere iscritte separatamente e nell’ordine indicato dalle norme che ne stabiliscono il contenuto, il che è essenziale x assicurare la comparabilità fra i diversi bilanci della stessa azienda nel succedersi degli esercizi.

4.1.5 LA COMPOSIZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE

La classificazione degli elementi delle due sezioni è operata con un criterio misto.

Le attività che rappresentano gli investimenti di capitale effettuati dall’azienda, si classificano in base al criterio della destinazione economica.

Mentre le passività si classificano in base al criterio dell’origine delle fonti di finanziamento.
Lo stato patrimoniale è caratterizzato da una distinzione delle sue poste in raggruppamenti di vari livello, che sono contrassegnati da caratteri alfabetici e numerici:

·       lettere maiuscole: indicano i raggruppamenti di struttura ovvero macroclassi;

·       numeri romani: indicano le varie classi in cui si suddividono i raggruppamenti strutturali;

·         numeri arabi: indicano le singole voci nell’ambito delle classi.  

ATTIVO   PASSIVO  
A-   CREDITI V/SOCI   A. PATRIMONIO NETTO  
B-   IMMOBILIZZAZIONI (al netto del fondo ammortamento)   B. FONDI RISCHI E ONERI  
I immobilizzazioni immateriali    
II immobilizzazioni materiali    
III immobilizzazioni finanziarie   C. TFR DI LAVORO SUBORDINATO  
   
C-   ATTIVO CIRCOLANTE   D. DEBITI  
I rimanenze    
II crediti    
III attività finanziarie    
IV disponibilità liquide    
   
D- RATEI E RISCONTI ATTIVI   E. RATEI E RISCONTI PASSIVI  

 4.1.6 LA COMPOSIZIONE DEL CONTO ECONOMICO

Per il conto economico, la direttiva CEE prevede la possibilità di optare tra due diverse configurazioni, ciascuna delle quali può essere presentata in forma orizzontale oppure in forma verticale.  

A)   valore della produzione    
B)   costi della produzione  

Gestione ordinaria

(A-B) Risultato operativo lordo della gestione caratteristica  
   
C)   proventi e oneri finanziari  

Gestione finanziaria

   
D)   rettifiche di valori di attività finanziarie  

Gestione straordinaria  

E)    proventi e oneri straordinari  
   
Risultato prima delle imposte  

Gestione fiscale  

- imposte sul reddito d’esercizio  
   
Utile o perdita d’esercizio    

Il settore della gestione ordinaria comprende sia la gestione caratteristica, sia alcuni componenti della gestione non caratteristica, e in particolare gli oneri e i proventi delle gestioni accessorie nonché parte di quella patrimoniale.

La gestione finanziaria ha un contenuto più ampio rispetto a quello tradizionale, in quanto comprende non soltanto gli oneri connessi al capitale di credito e dai proventi da temporanei impieghi di eccedenze liquide, ma anche da proventi che scaturiscano da partecipazioni di ogni genere; in definitiva la gestione finanziaria include anche tipici componenti della gestione patrimoniale.

La gestione straordinaria comprende oneri e proventi e riguarda l’estraneità della fonte del provento o dell’onere all’attività ordinaria.

Art. 2425-bis: i ricavi e i proventi, i costi e gli oneri devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e le prestazioni di servizi.

 4.1.7 I CRITERI DI VALUTAZIONE

L’art. 2426 del Codice Civile detta di valutazione per la formazione del bilancio.
Il principio fondamentale è che il criterio del costo rappresenta il criterio base delle valutazioni di bilancio. Questo criterio riguarda sia le immobilizzazioni, sia per diversi elementi dell’attivo circolante. Riguarda tutte le immobilizzazioni, siano esse materiali, immateriali o finanziarie. Tuttavia:

-         i beni acquistati presso terzi vanno valutati considerando il costo diretto di acquisto;

-         per i beni costruiti in economia la figura di costo da adottare è quella del costo di produzione.

 Le immobilizzazioni materiale e non comportano una rettifica al valore del costo, da attuare con l’ammortamento.

Qualora il valore attribuibile a un’immobilizzazione in sede di bilancio d’esercizio sia durevolmente inferiore al costo storico oppure al costo diminuito degli ammortamenti, se ne rende obbligatoria la svalutazione.

Le svalutazioni si riferiscono sia alle immob. non soggette ad ammortamento, sia quelle ammortizzabili.
Gli oneri pluriennali: I costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità possono essere iscritti come poste attive del patrimonio di funzionamento soltanto quando siano correlabili all’attività futura, cioè quando costituiscono oneri di carattere pluriennale. 
In tal caso la legge pone particolari cautele:

P    che sia necessario il consenso del collegio sindacale;

P    che l’ammortamento avvenga abbastanza rapidamente ;

P    che possono distribuirsi dividendi soltanto se esistono riserve disponibili pari almeno all’importo non ancora ammortizzato dei suddetti costi.  

L’avviamento può essere iscritto nell’attivo soltanto se è stato acquistato a titolo oneroso e nei limiti del costo sostenuto per esso, esso deve essere ammortizzato entro 5 anni, ma è ammesso anche un periodo limitato di durata maggiore.
Il disaggio su prestiti è rappresentato dal minor importo riscosso al momento dell’accensione di un prestito rispetto al valore nominale da rimborsare alla scadenza. Deve essere iscritto nell’attivo e va ammortizzato in ogni esercizio per il periodo di durata del prestito.
I crediti devono essere iscritti secondo il valore presumibile di realizzazione. A parte i crediti verso soci e quelli per acconti, i crediti sono inclusi in due raggruppamenti:

O      immobilizzazioni finanziarie;

O      attivo circolante.

I crediti inclusi nelle immobilizzazioni sono quelli di natura finanziaria, mentre i crediti dell’attivo circolante sono quelli di natura commerciale.

La valutazione al presumibile valore di realizzazione comporta un attento esame delle varie partite, a seguito del quale:

P    i crediti di sicura esigibilità si considerano al valore nominale;

P    i crediti per i quali sussiste un  rischio specifico di perdita, vengono svalutati e iscritti al netto del relativo fondo svalutazione crediti.

La valutazione per le rimanenze deve avvenire al costo di acquisto o di produzione oppure, se minore, al valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato, indica un criterio fondato sul principio della prudenza.

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