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L'amministrazione dei rapporti di lavoro
L'archivio del personale
La retribuzione e le sue forme
Gli elementi della retribuzione
La progressiva maturazione del TFR
La liquidazione del TFR
La riforma del TFR
RILEVAZIONI IN PART
Materie trattate: Economia aziendale, scienza delle finanze, diritto, geografia economica, italiano, storia, matematica.
o retribuzione a provvigione o con partecipazione agli utili o ai prodotti.
in economia
retribuzione a tempo
La o è proporzionale alla durata della prestazione, cioè a
un periodo di tempo (mese, quindicina, settimana, giorno, ora), senza alcun riferimento alla
quantità di produzione ottenuta.
retribuzione a cottimo
La è proporzionata a una data quantità di produzione e si può espri-
mere: cottimo a misura
- con una remunerazione riferita a determinate unità di prodotto ( ); cot-
- con riferimento a una certa quantità di produzione da effettuare in un determinato tempo (
timo a tempo ).
retribuzione a provvigione con partecipazione agli utili ai prodotti
La o o sono tre for-
me previste dal Codice Civile, le quali però, devono assicurare in ogni caso la corresponsione della
retribuzione minima stabilita dal contratto collettivo del settore.
La retribuzione a provvigione è applicata ad alcune categorie di lavoratori (per esempio: i piazzi-
sti e i viaggiatori) i quali, oltre a uno stipendio minimo fisso, ricevono un compenso commisurato al
volume delle vendite effettuate e andate a buon fine.
La retribuzione con partecipazione agli utili è utilizzata per lo più per i dirigenti e gli amministra-
tori e rappresenta una forma aggiuntiva di retribuzione che si somma alla retribuzione a tempo
da essi percepita. retribuzione a premio a incentivo
Attualmente è stata adottata la o con la quale viene garantita
al lavoratore una retribuzione oraria base, indipendente dalla quantità di produzione, cui si aggiunge
una quota proporzionale al rendimento del lavoro, misurato di solito come differenza fra il tempo base
assegnato per un certo lavoro e il tempo effettivamente impiegato.
La retribuzione viene corrisposta, in date prestabilite, alla fine del periodo nel quale è avvenuta la pre-
stazione: di norma tale periodo è il mese.
1.3 Gli elementi della retribuzione
La retribuzione corrisposta al lavoratore dipendente è costituita da una serie assai varia di elementi, i
quali si configurano come:
o elementi della retribuzione corrente , che sono liquidati al termine di ogni periodo di paga e ad esso
specificamente sono riferiti;
o elementi della retribuzione differita , i quali sono corrisposti in determinate circostanze.
retribuzione corrente,
I principali elementi della cioè le diverse voci che concorrono a formare la
retribuzione lorda, sono i seguenti.
• retribuzione base minimo tabellare):
La (o è la parte di retribuzione prevista dai contrat-
ti collettivi e varia in relazione alla categoria o al livello di inquadramento a cui appartiene il
2 misura fissa mensile
lavoratore. Questo elemento può essere stabilito in o commisurato alle ore
di lavoro da retribuire.
• di contingenza:
L’indennità è un elemento della retribuzione il cui importo veniva periodi-
camente modificato per consentire ai salari e agli stipendi di recuperare il potere di acquisto
adeguare le retribu-
perduto a causa dell’aumento dei prezzi. Essa aveva quindi la funzione di
zioni alle variazioni del costo della vita
. Attualmente, in seguito agli accordi sottoscritti fra im-
prenditori e sindacati sul costo del lavoro, questa forma di indicizzazione delle retribuzioni è
definitivamente cessata. L’indennità di contingenza maturata precedentemente rimane “bloc-
cata” come elemento aggiuntivo fisso della retribuzione base, in attesa di essere conglobata
nella stessa in sede di rinnovo contrattuale.
• aumenti periodici di anzianità scatti di anzianità):
Gli (o sono aumenti automatici del-
la retribuzione previsti da molti contratti collettivi di lavoro e spettanti al raggiungimento di
determinate anzianità di servizio presso lo stesso datore di lavoro. In pratica, vengono corrispo-
sti per adeguare la retribuzione alla professionalità acquisita con l’anzianità e, quindi, con
l’esperienza.
• premio di produzione:
Il rappresenta un incentivo collettivo, cioè corrisposto alla generalità
dei dipendenti che prestano la loro attività in determinati settori produttivi.
• superminimo individuale personam”):
Il (o “ad rappresenta un elemento aggiuntivo della
retribuzione previsto dal contratto individuale per premiare specifiche capacità professionali
del singolo.
• indennità varie:
Le sono elementi della retribuzione di varia natura. Alcune vengono corri-
sposte al lavoratore come compenso aggiuntivo per una prestazione che comporti un partico-
rischio disagio
lare o (ad esempio: l’indennità di trasferta, l’indennità di mancata mensa,
l’indennità di disagiata residenza, l’indennità di maneggio denaro, l’indennità di vestiario, ecc.).
Alcune altre indennità hanno carattere di rimborso spese, come ad esempio, l’indennità chilo-
metrica per i dipendenti che sono autorizzati a impiegare la propria autovettura per motivi di
servizio.
Infine, vi sono indennità che sostituiscono il mancato riconoscimento di diritti derivanti
dall’applicazione del contratto di lavoro, come nel caso dell’indennità sostitutiva delle ferie.
• compenso per lavoro straordinario:
Il è lavoro straordinario quello che eccede la durata
indicata nel contratto collettivo e, in ogni caso, quello che eccede le quaranta ore settimanali.
Esso viene retribuito con una maggiorazione, la cui misura è determinata nei limiti e con le
modalità previste dai contratti collettivi di lavoro ed è variabile a seconda che si tratti di lavo-
ro straordinario diurno, notturno, feriale o festivo.
retribuzione differita
Gli elementi che concorrono invece a formare la sono principalmente i se-
guenti. 3
• gratifica natalizia tredicesima mensilità:
La o si tratta di un compenso che matura
nell’arco di tutto l’anno, ma che viene corrisposto ai lavoratori nel mese di dicembre. Il suo
ammontare è stabilito dai contratti collettivi e generalmente equivale:
- per il personale a retribuzione mensile, a una mensilità;
- per i lavoratori a retribuzione oraria, alla retribuzione corrispondente a un determinato nu-
mero di ore (mediamente duecento).
• mensilità aggiuntive
Altre (“quattordicesima”, “quindicesima”): sono previste da alcuni
contratti collettivi di categoria o dal contratto integrativo aziendale, sono corrisposte una volta
all’anno e maturano nella misura e nel periodo previsti dal contratto ( ad esempio, nel settore
commerciale la quattordicesima mensilità matura dall’ 1.07 al 30.06).
Se il rapporto di lavoro inizia o cessa nel corso dell’anno, il lavoratore ha diritto a ricevere tanti
dodicesimi dell’ammontare della tredicesima e delle eventuali altre mensilità aggiuntive quan-
ti sono i mesi di servizio prestati, computando come mese intero le frazioni superiori a 15 giorni.
• trattamento di fine rapporto
Il (TFR), che sarà corrisposto in occasione della cessazione del
rapporto di lavoro.
1.4 La progressiva maturazione del TFR
All’atto della cessazione del rapporto di lavoro subordinato il lavoratore ha diritto alla corresponsione
trattamento di fine rapporto.
di un compenso denominato Infatti, ai sensi dell’art. 2120 del Codice
in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, il prestatore di lavoro ha diritto a
Civile «
un trattamento di fine rapporto », che è determinato con la seguente procedura.
• quota annua,
Per ciascun anno di servizio si calcola una pari all’importo della retribuzione dovu-
quota capitale
ta per l’anno stesso diviso per 13,5, che rappresenta la del TFR.
• Al 31 dicembre di ogni anno, le somme maturate fino al 31 dicembre dell’anno precedente e rima-
rivalutate
ste in azienda, in quanto non destinate ai fondi pensione, sono applicando un tasso di
rivalutazione costituito dell’1,50% in misura fissa più il 75% dell’aumento dell’indice ISTAT dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati (indice del costo della vita) rispetto al mese di di-
componente finanziaria
cembre dell’anno precedente. Questa quota rappresenta la del TFR e
1 nella
su di essa va annualmente calcolata e poi versata all’Erario un’imposta sostitutiva dell’IRPEF
misura dell’11%. Tale imposta viene recuperata deducendola dal TFR maturato a favore del di-
pendente.
Qualora la cessazione del rapporto di lavoro abbia luogo nel corso dell’anno:
quota annua
- la è ridotta in proporzione ai mesi di servizio, contando come mese intero le fra-
zioni uguali o superiori a quindici giorni;
sul reddito (Ire).
1. Ormai sostituita dall’Imposta 4
tasso di rivalutazione
- il è determinato in base all’incremento dell’indice ISTAT del mese di riso-
luzione del rapporto rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente;
percentuale fissa dell’1,50%
- la va ridotta in proporzione ai mesi di servizio.
retribuzione annua complessiva
La ai fini del calcolo del TFR è formata da tutte le somme -
compreso l’equivalente delle prestazioni in natura– corrisposte al lavoratore, a titolo non occasionale,
in dipendenza del rapporto di lavoro, con l’esclusione dei soli ”rimborsi spese”.
Inoltre, se durante l’anno cui si riferisce la determinazione del TFR la prestazione di lavoro rimane so-
spesa – per infortunio, malattia, gravidanza, puerperio oppure per sospensione dell’attività a seguito
di messa in Cassa Integrazione-, nella retribuzione annua dovuta deve essere conteggiato
l’equivalente della retribuzione cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento
«
del rapporto di lavoro ».
Quindi, l’importo della retribuzione annua corrisposta al dipendente potrebbe non coincidere con quel-
lo della retribuzione annua da assumere come base per il calcolo in questione. contributo aggiunti-
La quota annua di trattamento di fine rapporto è poi diminuita dell’importo del
vo per il Fondo pensioni istituito dalla legge 297/82 per finanziare alcuni miglioramenti da essa intro-
dotti ai fini pensionistici.
Il contributo, pari allo 0,50% della retribuzione assoggettabile a contribuzione, è versato mensilmente
dall’azienda all’INPS e viene recuperato a fine anno detraendolo dalla quota maturata di trattamen-
to di fine rapporto. debito
Per l’azienda il TFR rappresenta un a formazione progressiva, cioè un debito che matura gra-
dualmente man mano che il lavoro si svolge nel tempo, e la cui misura varia con il procedere
dell’anzianità di servizio e con il mutare delle singole posizione retributive.
risparmio forzato.
Per il lavoratore, invece, il TFR rappresenta una forma di
Il meccanismo di rivalutazione previsto dalla legge, infatti, è rivolto a consentire il recupero della perdi-
ta di potere d’acquisto della moneta, ma ciò avviene pienamente solo se l’inflazione non supera il 6%
annuo. A tassi di inflazione più elevati il recupero è solo parziale, come si può verificare.
CALCOLO DEL DEBITO PER TFR MATURATO NELL’ESERCIZIO
Un’azienda ha assunto il 7 gennaio 2006 un impiegato di 5° livello. Determiniamo l’ammontare delle
quote per TFR maturato a favore del dipendente nell’anno di assunzione e in quello successivo, nonché
gli importi del debito per TFR al termine di ciascuno dei suddetti anni in base ai seguenti dati:
Anno Retribuzione annua Tasso di
inflazione
1° 14.715,00 -
2° 15.468,30 3,20%
Calcolo del TFR maturato al termine del 1° anno
Al termine del primo anno, la quota di TFR si determina nel modo seguente:
5
importo netto del debito per TFR alla fine del 1° anno euro 1.090,00
euro 73,58
- recupero contributivo: 0,50% su euro 14.715,00
quota TFR maturata nell’esercizio (euro 14.715,00 : 13,5) 1.016,42
euro
Calcolo del TFR maturato al termine del 2° anno
Nel secondo anno (e nei successivi), occorre aggiungere alla quota annua la rivalutazione del debito
rilevato negli anni precedenti, secondo le norme già indicate. Si avrà pertanto:
quota annua maturata (euro 15.468,30 : 13,5) euro 1.145,80
rivalutazione del debito per TFR esistente euro 39,64
(1,50% + 75/100 x 3,20%) = 3,90% su euro 1.016,42 euro 1.185,44
TFR maturato nel secondo anno
- imposta sostitutiva 11% di euro 39,64 euro 4,36
- recupero contributivo: 0,50% su euro 15.468,30 euro 77,34 euro 81,70
euro 1.103,74