Anteprima
Vedrai una selezione di 4 pagine su 11
La Costituzione italiana e il lavoro Pag. 1 La Costituzione italiana e il lavoro Pag. 2
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
La Costituzione italiana e il lavoro Pag. 6
Anteprima di 4 pagg. su 11.
Scarica il documento per vederlo tutto.
La Costituzione italiana e il lavoro Pag. 11
1 su 11
Disdici quando vuoi 162x117
Disdici quando
vuoi
Acquista con carta
o PayPal
Scarica i documenti
tutte le volte che vuoi
Sintesi

Tesina - Premio maturità  2009

Titolo: La Costituzione italiana e il lavoro

Autore: Fiorito Angelo

Descrizione: sito web dedicato alla costituzione della repubblica italiana con particolare riferimento agli articoli che trattano il lavoro.

Materie trattate: Diritto, Scienze Finanze, Informatica, Storia

Area: scientifica

Sommario: Diritto, costituzione, articoli sul lavoro Informatica, il linguaggio html Scienze finanze, la previdenza e l'assistenza Storia, la nascita dello Stato Italiano

Estratto del documento

SOMMARIO

1. Principi generali del compromesso

2. Caratteristiche Tecniche

3. Struttura

PRINCIPI GENERALI DEL COMPROMESSO COSTITUZIONALE

La ragione principale del successo del compromesso costituzionale sta nel fatto che la Costituzione non fu concepita allora come strumento di affermazione di qualche partito a danno di

qualche altro. L’Assemblea Costituente lavorava indipendentemente dalle vicende politiche quotidiane, in una prospettiva di lunga portata: essa, come è stato definito da Calamandrei, era

un’assemblea << presbite>>. La condizione essenziale del successo fu ciò che si chiama “ il velo dell’ignoranza “, cioè il fatto che nessuno allora era in grado di sapere chi nel futuro

sarebbe stato danneggiato o favorito da questa o quella regola costituzionale. In tale situazione favorevole il problema costituente non fu

vissuto dai partiti come problema di potere e tutte le parti si prestarono a ragionare in astratto, facendo prevalere le considerazioni più

elevate su quelle più egoistiche. Ciò favorì l’incontro attorno ad un nucleo costituzionale rappresentato dal valore della persona umana: il

personalismo, che metteva al centro dell’attenzione delle forze politiche la persona umana. Esso non è però un concetto né solo materialista

né solo spirituale,la persona, infatti, poneva problemi sia spirituali che materiali: i problemi economico-strutturali, infatti, assumevano

un’urgenza primaria condizionando lo sviluppo spirituale dell’uomo. Il personalismo offriva un terreno di incontro tra una parte del mondo

cattolico e le forze di sinistra, interessate ad una trasformazione profonda della realtà economica e sociale dell’Italia del dopoguerra.

Un altro punto significativo è la visione pluralista della società italiana non concepita quale somma di individui tutti indifferentemente

assoggettati alla stessa legge, ma come la risultante di tante realtà sociali differenziate, ciascuna con le proprie aspirazioni da soddisfare.

Ogni essere umano, infatti, è anche operaio, contadino, padre, madre, figlio, studente, ammalato, ecc...

La Costituzione, quindi, considera che ogni persona si proietta in una comunità per sviluppare sé stessa ed accanto ai diritti dell’uomo concepito nelle relazioni sociali in cui è inserito

mantiene i diritti classici della tradizione liberale, i quali attengono all’individuo come tale e costituiscono il minimo comune denominatore della condizione di libertà di tutti gli uomini.

Coloro che non si riconobbero in queste prospettive furono le forze liberali: le critiche più forti al compromesso vennero infatti da loro. Non si può dire però che la tradizione liberale non

sia riconoscibile nel testo costituzionale: nell’ essenziale, le dichiarazioni dei diritti e delle libertà individuali( salvo che nella materia economica) sono di matrice liberale.

Con una formula di sintesi, si dice che la Costituzione delinea uno Stato Sociale.

Lo Stato sociale è lo stato liberal-democratico che si basa sui diritti dei cittadini, riconosce i gruppi sociali e assegna il compito di giustizia ai pubblici poteri.

Torna al sommario

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COSTITUZIONE

La Costituzione italiana è una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, democratica e programmatica.

Innanzitutto, la normazione è contenuta in un testo legislativo scritto. La scelta è comune all'esperienza di civil law ed a quella di common law, con la grande eccezione della Gran

Bretagna, paese nel quale la Costituzione è in forma orale (tranne alcuni documenti come la Magna Charta).

Inoltre, si dice che la Costituzione italiana è rigida. Con ciò si indica che da un lato è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma dei suoi contenuti (non

bastando la normale maggioranza), e dall'altro che le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte

costituzionale.

La Costituzione è lunga, ossia contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le norme sulle fonti del diritto. In ogni caso, da questo punto di vista,

è da dire che il disposto costituzionale presenta per larga parte carattere programmatico, venendo così in rilevanza solo in sede di indirizzo per il legislatore o in sede di giudizio di

legittimità degli atti aventi forza di legge. Il processo di consolidamento dei principi indicati dalla Costituzione, attraverso la loro concretizzazione nella legge ordinaria (o, talvolta,

nell'orientamento giurisprudenziale come è avvenuto per l'attuazione dell'art. 36 relativamente al principio del trattamento economico minimo previsto per i lavoratori dipendenti), è

detto attuazione della Costituzione. Tale processo non è da considerarsi ancora concluso. Il legislatore costituzionale, inoltre, ha ritenuto di ritornare nella Costituzione repubblicana

su alcune materie, per integrarle e ampliarle, adottando provvedimenti di legge costituzionale, tipici di tutte le costituzioni lunghe. Tali emendamenti sono integrazioni alla

costituzione, approvate con lo stesso procedimento della revisione costituzionale, e costituiscono modificazioni più o meno profonde. Per quanto concerne l'attuazione e

l'integrazione delle norme costituzionali, si ricorda ad esempio che la Corte costituzionale non venne attivata che nel 1955 (le elezioni dei giudici tramite una legge non avvenne che

nel 1953), che il Consiglio superiore della magistratura venne attivato nel 1958 e che le Regioni ordinarie vennero istituite nel 1970 (sebbene quattro regioni speciali vennero istituite

nel 1948 e il Friuli-Venezia Giulia nel 1963); il referendum abrogativo, infine, venne istituito con una legge del 15 maggio 1970.

Votataperché rappresenta un patto tra i componenti del popolo italiano.

Compromissoria perché alla sua formazione ha collaborato una pluralità dei partiti.

Democratica perché è dato particolare rilievo a sindacati e partiti politici e c'è la partecipazione del popolo.

Infine, è programmatica perché rappresenta un programma (dà alle forze politiche il compito di rendere veri gli obbiettivi fissati dai costituenti attraverso opportuni provvedimenti

legislativi).

Torna al sommario

STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE La Costituzione è composta da 139 articoli suddivisi in 4 parti:

1. Principi Fondamentali

2. Parte Prima

3. Parte Seconda

4. Dispozioni transitorie e finali

A loro volta ogni Parte è suddivisa in Titoli, alcuni dei quali suddivisi in Sezioni.

Eccole nel dettaglio

Principi Fondamentali (dall'art. 1 all'art. 12)

Contengono le decisioni essenziali e i principi più importanti che non possono essere modificati.

Parte Prima: "Diritti e doveri dei cittadini" (dall'art. 13 all'art. 54)

Titolo I: "Rapporti Civili" (dall'art. 13 all'art. 28)

Titolo II: "Rapporti Etico-Sociali" (dall'art. 29 all'art. 34)

Titolo III: "Rapporti Economici" (dall'art. 35 all'art. 47)

Titolo IV: "Rapporti Politici" (dall'art. 48 all'art. 54)

Parte Seconda: "Ordinamento della Repubblica" (dall'art. 55 all'art. 139)

Titolo I: "Il Parlamento" (dall'art. 55 all'art. 82)

- Sezione I: "Le Camere" (dall'art. 55 all'art. 69)

- Sezione II: "La formazione delle leggi" (dall'art. 70 all'art. 82)

Titolo II: "Il Presidente della Repubblica" (dall'art. 83 all'art. 91)

Titolo III: "Il Governo" (dall'art. 92 all'art. 100)

- Sezione I: "Il Consiglio dei Ministri" (dall'art. 92 all'art. 96)

- Sezione II: "La Pubblica Amministrazione" (dall'art. 97 all'art. 98)

- Sezione III: "Gli organi ausiliari" (dall'art. 99 all'art. 100)

Titolo IV: "La Magistratura" (dall'art. 101 all'art. 113)

- Sezione I: "Ordinamento Giurisdizionale" (dall'art. 101 all'art. 110)

- Sezione II: "Norme sulla Giurisdizione" (dall'art. 111 all'art. 113)

Titolo V: "Le Regioni, le provincie, i comuni" (dall'art. 114 all'art. 133)

Titolo VI: "Garanzie Costituzionali" (dall'art. 134 all'art. 139)

- Sezione I: "La Corte Costituzionale" (dall'art. 134 all'art. 137)

- Sezione II: "Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali" (dall'art. 138 all'art. 139)

Disposizioni transitorie e finali (da I a XVIII)

Le 18 disposizioni transitorie e finali guidano il passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana.

Torna al sommario Articoli della Costituzione che trattano il lavoro

(Artt. 1 - 4 -35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40)

La Costituzione della Repubblica Italiana dà molta importanza al lavoro dei cittadini, infatti se ne parla fin dall'articolo 1, comma 1, che recita: "L'Italia è una Repubblica democratica

fondata sul lavoro [...]". Ancora nei Principi Fondamentali, si parla di lavoro nell'art. 4, comma 1, che recita: "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [...]. Il lavoro

dunque non è solo un rapporto economico, ma anche un valore sociale che nobilita l'uomo; non è solo un diritto, bensì anche un dovere che eleva il singolo. Con questi principi si è posto il

lavoro a fondamento della Repubblica e della vita collettiva, in quanto costituisce la fonte di sostentamento dell'individuo e lo strumento per affermare la sua autonomia ed indipendenza e,

come tale, è il presupposto per l’esercizio di molti diritti di libertà.

Vediamo nel dettaglio gli articoli che trattano il lavoro, suddivisi in Diritti e Doveri e riportando testualmente l'articolo della Costituzione indicato dal carattere corsivo.

DIRITTI

- Art. 4, comma 1 (Diritto al lavoro)

"La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto."

Con l'art. 4 si introduce il principio del diritto al lavoro, che si riallaccia al principio lavoristico dell'art. 1. Il diritto al lavoro non va inteso come un diritto soggettivo che si può far valere di

fronte a un giudice (per es. un disoccupato non si può rivolgere a un giudice e chiedere un posto di lavoro sostenendo che l'art 4 della Costituzione stabilisce il diritto al lavoro), questa

norma individua piuttosto un obbiettivo che lo Stato intende raggiungere creando le condizioni economiche per la piena occupazione. Infatti la Repubblica si impegna a incentivare

l'occupazione e a vigilare per evitare l'aumento della disoccupazione.

- Art. 35 (Tutela del lavoro)

"La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.

Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero."

Secondo il primo comma di questo articolo, la Repubblica deve tutelare il lavoro in tutte le sue forme e favorire l'evoluzione professionale. Ciò significa che la Repubblica deve provvedere

a: favorire l'occupazione, evitare lo sfruttamento dei lavoratori ed evitare che il lavoro sia pericoloso.

Inoltre, come stabilito dal secondo comma, deve promuovere e aiutare le organizzazioni che mirano a regolare i diritti del lavoro e quindi tutelare i lavoratori stranieri e i lavoratori italiani

all'estero.

- Art. 36 (Il giusto compenso)

"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.

La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi."

Questo articolo stabilisce (nel primo comma) il diritto ad ottenere la giusta retribuzione, che deve essere proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e comunque deve essere

tale da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia una vita libera e dignitosa.

Il secondo comma riguarda la salute fisica e mentale del lavoratore, infatti la legge deve stabilire la durata della settimana lavorativa e i periodi di riposo. Il lavoratore non può rinunciare

Dettagli
Publisher
11 pagine
6 download