Re: ingegnere elettronico - insegnamento math. e fisica lice

Messaggioda perrifa » 03/10/2011, 15:10

Salve, sono mi laureato in ingegneria civile nel 2003 V.O. e nel 2004 mi sono inserito nella III fascia delle grad. d'istituto nella AO38, nella A047, essendo in possesso di tutti gli esani annuali richiesti, ed anche nella AO49 e questo l'ho fatto in virtù di quanto riportato nel D.M. 39/98 nella parte relativa ai " titoli di studio richiesti per i vari insegnamenti" ed in cui era riportato:
<< ingegneria (qualsiasi corso) : 14/a (con nota n°9), 33/a, 38/a (con nota n° 45), 47/a (con nota n°46), 48/a, 49/a (con nota n°85 che però era sicuramente sbagliata, visto che si riferiva a esami di lingua e/o di letteratura italiana, mentre le uniche note attinenti erano la n° 45 e la n° 46 realative appunto agli esami sostenuti), 55/a (con nota n°36), 56/a (con nota n°47), 71/a, 72/a (con nota n°44)>>. Premesso che ho quasi sempre insegnato nella AO49, è possibile che oggi, in base alla normativa vigente (D.M. 39/98 e SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) venga escluso dalle graduatorie di III fascia di istituto? Le integrazioni e modifiche al D.M. 39/98, che di fatto non consentono più l'insegnamento della A049 da parte degli ingegneri, hanno valore retroattivo? Il fatto di essere stato inserito leggittimamente in graduatoria nel 2004, di aver insegnato per anni nella A049 non rappresenta un diritto acquisito...?
p.s.
"nota 45": << con piano di studi comprendente due corsi annuali (o quattro semestrali) di fisica generale, ovvero, a prescindere dal piano di studi se conseguita entro l'a.a. 2000/2001.
"nota 46": << con i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, o a prescindere dal piano di studi se conseguita entro l'a.a. 2000/2001.
Spero di ricevere al più presto dei chiarimenti a riguardo e per questo ringrazio infinitamente in anticipo!
perrifa
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Re: ingegnere elettronico - insegnamento math. e fisica lice

Messaggioda enomis » 03/10/2011, 15:59

perrifa ha scritto:Salve, sono mi laureato in ingegneria civile nel 2003 V.O. e nel 2004 mi sono inserito nella III fascia delle grad. d'istituto nella AO38, nella A047, essendo in possesso di tutti gli esani annuali richiesti, ed anche nella AO49 e questo l'ho fatto in virtù di quanto riportato nel D.M. 39/98 nella parte relativa ai " titoli di studio richiesti per i vari insegnamenti" ed in cui era riportato:
<< ingegneria (qualsiasi corso) : 14/a (con nota n°9), 33/a, 38/a (con nota n° 45), 47/a (con nota n°46), 48/a, 49/a (con nota n°85 che però era sicuramente sbagliata, visto che si riferiva a esami di lingua e/o di letteratura italiana, mentre le uniche note attinenti erano la n° 45 e la n° 46 realative appunto agli esami sostenuti), 55/a (con nota n°36), 56/a (con nota n°47), 71/a, 72/a (con nota n°44)>>. Premesso che ho quasi sempre insegnato nella AO49, è possibile che oggi, in base alla normativa vigente (D.M. 39/98 e SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) venga escluso dalle graduatorie di III fascia di istituto? Le integrazioni e modifiche al D.M. 39/98, che di fatto non consentono più l'insegnamento della A049 da parte degli ingegneri, hanno valore retroattivo? Il fatto di essere stato inserito leggittimamente in graduatoria nel 2004, di aver insegnato per anni nella A049 non rappresenta un diritto acquisito...?
p.s.
"nota 45": << con piano di studi comprendente due corsi annuali (o quattro semestrali) di fisica generale, ovvero, a prescindere dal piano di studi se conseguita entro l'a.a. 2000/2001.
"nota 46": << con i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, o a prescindere dal piano di studi se conseguita entro l'a.a. 2000/2001.
Spero di ricevere al più presto dei chiarimenti a riguardo e per questo ringrazio infinitamente in anticipo!


A mio parere la laurea in ingegneria non è, in alcun caso, titolo di accesso per la III fascia di istituto della A049.
Il dm 354/98 non è infatti un'integrazione del dm 398/98, ma semplicemente un decreto che si occupa di un'altra questione, ossia l'accesso ai ruoli mediante concorso per esami e titoli.
Una conferma di questo fatto la trovi a questo link:

http://archivio.pubblica.istruzione.it/ ... li/default

Come vedi non c'è la A049 fra le classi di concorso a cui la laurea in ingegneria dà accesso!

Nel 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione ha precisato, con nota AOODGPER 17527 del 14 settembre 2007, quanto segue:

Oggetto: Valutazione servizio graduatorie ad esaurimento. Laurea in ingegneria.
Si fa riferimento ai numerosi quesiti qui pervenuti relativi alla valutabilità dei servizi di
insegnamento nella classe 49/A: Matematica e fisica, prestati dai laureati in ingegneria
abilitatati e abilitandi nella medesima classe di concorso.
Al riguardo si ritiene di dover premettere quanto segue.
Il D.M. n. 39/1998 prevede, per i laureati in ingegneria, specifici piani di studio per
l’accesso sia alla classe 47/A:Matematica e sia alla classe 38/A: Fisica (così come prescritto
anche dal D.M. n. 354/98 per l’accesso alla classe 49/A), ma non prevede l’accesso diretto alla
cl. 49/A, dovendo questa servire al diretto reclutamento a tempo determinato (supplenze) di
personale docente.

Detto decreto ministeriale è espressamente indicato nei provvedimenti relativi alle
iscrizioni nelle graduatorie di istituto e nei bandi di concorso per l’iscrizione nelle Scuole di
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) delle Università degli studi.
Il D.M. n. 354 del 10 agosto 1998 sopra richiamato, che prevede l’accesso dei laureati in
ingegneria alla classe in questione, è stato emanato al fine di rendere solo più snella la
procedura relativa ai concorsi a cattedre con la costituzione di Ambiti Disciplinari onde
consentire la riduzione, per alcune classi di concorso, del numero delle prove d’esame scritte
(nel caso dell’A.D. 8, la classe 49/A - Matematica e fisica è residuale rispetto alle altre classi
38/A- Fisica e 47/A - Matematica, nel senso che il superamento di tutte le prove per le citate
classi consente il passaggio automatico a detta classe con la valutazione sia delle prove già
sostenute, sia dei titoli culturali ed il conseguente inserimento nella apposita graduatoria del
concorso a fini abilitativi e di reclutamento; in definitiva, l’abilitazione per la cl. 49/A si
consegue per somma di abilitazioni).
L’Amministrazione scrivente ha, per questi motivi, nella maggior parte dei casi,
consentito, tenuto conto che la partecipazione ai corsi delle S.S.I.S. può assimilarsi a concorso,
per esami e titoli, a fini abilitativi (prova d’ammissione, corso, esami intermedi e finali nonché
valutazione dei titoli culturali), l’ammissione alle suddette Scuole di Specializzazione ai
laureati in ingegneria, alla condizione del possesso dei requisiti per entrambe le classi di
concorso; l’Ambito Disciplinare 8, comprendente le classi 38/A e 47/A, è, infatti, strutturato
per moduli separati, in analogia ai concorsi a cattedre di cui sopra.
Lo stesso dicasi per le sessioni riservate di esami di abilitazione all’insegnamento
indette, ai sensi della legge n 143/2004, con i DD.MM. nn. 21 e 85 del 2005 dove il servizio di
insegnamento è condizione necessaria alla partecipazione delle stesse..
Per i motivi suesposti, pertanto, l’Amministrazione scrivente è del parere che i servizi di
insegnamento prestati dai docenti in argomento possano essere valutabili ai fini
dell’iscrizione/aggiornamento delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.
Le SS.LL. vorranno, pertanto, portare a conoscenza degli Uffici Scolastici Provinciali
quanto chiarito per gli eventuali adempimenti consequenziali.
IL DIRETTORE GENERALE
fto
Giuseppe FIORI

Sempre il MIUR, nel 2006 aveva inviato la seguente nota:
E’ STATO SEGNALATO CHE TALUNI DOCENTI LAUREATI IN INGEGNERIA, DA ANNI NOMINATI SUPPLENTI NELLA CLASSE 49/A – MATEMATICA E FISICA – NON SONO STATI AMMESSI A PARTECIPARE AI CORSI ABILITANTI PER LA CLASSE 47/A –MATEMATICA - O 38/A – FISICA IN QUANTO AVREBBERO PRESTATO SERVIZIO DI INSEGNAMENTO SENZA TITOLO.
IN EFFETTI LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SUPPLENZE RICHIAMA IL DM N. 39/98 CHE NON PREVEDE DETTA LAUREA FRA I TITOLO DI ACCESSO ALLA 49/A.
PERALTRO LE DISPOSIZIONI A SUO TEMPO DETTATE IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E ABILITANTI, POSSONO AVER INDOTTO IN ERRORE I DIRIGENTI SCOLASTICI NEL CONFERIRE INCARICHI DI SUPPLENZA.
CONSIDERATA INOLTRE, LA FREQUENTE INDISPONIBILITA’ DI DOCENTI IN POSSESSO DEL TITOLO DI ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO DI MATEMATICA E FISICA, SI RITIENE, PUR CONFERMANDO IL DIVIETO PER I LAUREATI IN INGEGNERIA DI PARTECIPARE AI CORSI ABILITANTI PER LA CLASSE 49/A, CHE IL SERVIZIO PRESTATO IN TALE CLASSI DI INSEGNAMENTO POSSA ESSERE CONSIDERATO UTILE AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CORSI SPECIALI PER LE CLASSI 47/A E 38/A.
IL DIRETTORE GENEALE: GIUSEPPE COSENTINO.


Quale è quindi la situazione?

La laurea in ingegneria non è titolo per accedere alla III fascia della A049, tuttavia un ingegnere può partecipare a certe procedure abilitanti per la A049 (concorsi a cattedre per esami e titoli, ssis e comunque qualunque procedura che per il carattere concorsuale per esami e titoli sia assimilabile a un concorso a cattedre) purché abbia il titolo per accedere sia alla A047 che alla A038. Questo perché per le procedure concorsuali per esami e titoli trova applicazione il dm 354/98 che invece prevede la possibilità per i laureati in ingegneria di accedere, a certe condizioni, alla A049.
inoltre, in base a una norma contenuta nel dm 39/98, è possibile abilitarsi nella A049 acquisendo separatamente l'abilitazione nella A038 e nella A047.

Secondo me il motivo per cui tu sei stato inserito nelle graduatorie di III fascia di istituto della A049 è dovuto solo ad un errata valutazione della scuola che ha gestito la tua domanda, che ha erroneamente considerato il dm 354/98 come integrazione del dm 39/98.
Trattandosi pertanto (sempre a mio parere) di un errore, tale inclusione non è mai stata legittima (e il fatto che nessun controinteressato abbia presentato ricorso è irrilevante) e pertanto non può in alcun modo configurarsi come un diritto acquisito.
Ultima modifica di enomis il 03/10/2011, 20:21, modificato 3 volte in totale.
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Re: ingegnere elettronico - insegnamento math. e fisica lice

Messaggioda enomis » 03/10/2011, 19:18

Sono riuscito a reperire il testo di un'altra nota che chiarisce ancora meglio la question. Si tratta del quesito posto da un Dirigente Scolastico sulla questione dell'accesso alla A049, con relativa risposta del Ministero.

http://www.flcbas.it/tesauro/decreti%20 ... 3-A050.rtf

Si conferma che il DM 354/98 non deve essere considerato modifica o integrazione del dm 39/98, ma semplicemente è un decreto che si riferisce alle sole procedure di accesso ai ruoli medianti concorso per esami e titoli.
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Re: ingegnere elettronico - insegnamento math. e fisica lice

Messaggioda mardin » 12/11/2011, 18:47

La laurea in ingegneria "vecchio" ordinamento prevedeva 29 annualità indipendentemente se il corso era svolto in 4 mesi (per organizzazioni didattiche) o in 8. Si parla di "annualità", perchè si poteva avere un corso di Fisca Generale mod. A e mod B (due semestri per fare un'annualità). (Il legislatore non è molto chiaro sulla cosa o meglio il Dm 39/98 è scarno e ho dovuto interpellare l'università che mi ha spiegato la cosa). Se si sono fatti i corsi di Fisica Generale I e Fisica Generale II (per intenderci meccanica, termodinamica nel I, e Elettromagnetismo e Ottica nel II) anche se semestrali (il corso è semestrale per oganizzazione didattica) è un'annualità in quanto le ore sono superiori sicuramente a 100 . La problematica nasce quando parte il nuovo ordinamento (non in tutte le università subito, ad es a Napoli parte dopo ) dove si possono trovare anche moduli (specialmente per ing Civile, dove Fisica Generale II a volte si puo' togliere dal piano di studi). Ahimè il legislatore non è chiaro, ma sul certificato la dicitura Fisica Generale I e Fisica Generale II dovrebbe togliere il dubbio.
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Re: ingegnere elettronico - insegnamento math. e fisica lice

Messaggioda enomis » 12/11/2011, 21:44

mardin ha scritto:La laurea in ingegneria "vecchio" ordinamento prevedeva 29 annualità indipendentemente se il corso era svolto in 4 mesi (per organizzazioni didattiche) o in 8. Si parla di "annualità", perchè si poteva avere un corso di Fisca Generale mod. A e mod B (due semestri per fare un'annualità). (Il legislatore non è molto chiaro sulla cosa o meglio il Dm 39/98 è scarno e ho dovuto interpellare l'università che mi ha spiegato la cosa). Se si sono fatti i corsi di Fisica Generale I e Fisica Generale II (per intenderci meccanica, termodinamica nel I, e Elettromagnetismo e Ottica nel II) anche se semestrali (il corso è semestrale per oganizzazione didattica) è un'annualità in quanto le ore sono superiori sicuramente a 100 . La problematica nasce quando parte il nuovo ordinamento (non in tutte le università subito, ad es a Napoli parte dopo ) dove si possono trovare anche moduli (specialmente per ing Civile, dove Fisica Generale II a volte si puo' togliere dal piano di studi). Ahimè il legislatore non è chiaro, ma sul certificato la dicitura Fisica Generale I e Fisica Generale II dovrebbe togliere il dubbio.


Quello che dici è corretto, però a mio parere non sono i decreti ministeriali a dover essere chiari, ma bensì le università.
Voglio dire che deve essere l'Università che ha rilasciato il titolo a certificare se un dato esame è annuale o semestrale, e questa caratteristica dovrebbe essere indicata, a richiesta, anche nei certificati di laurea.
Ad ogni modo per il nuovo ordinamento (ammesso che con tale dicitura ti riferisca alle lauree specialistiche o magistrali) il riferimento normativo è il dm 22/2005, nel quale scompare ogni riferimento ai corsi annuali o semestrali e le eventuali condizioni per accedere ad una determinata classe di concorso vengono espresse in "crediti".
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Re: ingegnere elettronico - insegnamento math. e fisica lice

Messaggioda mardin » 13/11/2011, 16:29

Si, vero io con "vecchio ordinamento" mi riferisco all'ordinamento ante DM 99, quando cmq i corsi erano tutti annuali e i "semestralizzati " erano uno solo all'anno. Ovvero (prendo sempre l'esempio di fisica ) avevi Fisica Generale I al primo anno e basta (poi era l'org didattica di ateneo a stabilire come farlo in 100 ore in 4 mesi o 7 mesi, sempre 100 ore sono). Fisica Generale II, invece , era al II anno...e credo che questo tagli la testa al toro. Che ne pensi? Inoltre l'università cosa ti deve certificare? Il precedente ordinamento era di 29 annualità...(non vi era un sistema misto di moduli et similia ). Sul mio certificato ad esempio escono CFU 0 e i CFU sono l'indicatore. In particolare (dal sito http://www.universita.it/ordinamento-universitario/)"Laurea vecchio ordinamento (o diploma di laurea) – Percorso di studi precedente alla riforma del 1999. La laurea di vecchio ordinamento poteva essere conseguita al termine di un ciclo di studi della durata di quattro, cinque o sei anni, a seconda della disciplina studiata. Gli ordinamenti universitari delle lauree vecchio ordinamento prevedevano un numero variabile di esami, raggruppati per annualità (da 19 a 58). Un’annualità si maturava attraverso un esame annuale o due semestrali. L’annualità era l’unità di misura degli esami del V.O. che la riforma successiva ha sostituito con il credito formativo universitario." In particolare quando si parla di esame "annuale" o due semestrali...(è chiaro che dica nell'anno) Fisica Generale I era nell'anno, annualità...
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Re: ingegnere elettronico - insegnamento math. e fisica lice

Messaggioda mauro19 » 02/12/2011, 15:43

Avrei una domanda da farvi: se ipoteticamente prendessi una laurea triennale in Ingegneria e successivamente una laurea magistrale in matematica (trascurando requisiti di accessi e via dicendo), avrei diritto ad accendere al concorso per l'insegnamento nella scuola pubblica nelle classi precedentemente elencate? Vale solo la laurea magistrale (quindi risulterei LM/40) e non quella triennale?
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Re: ingegnere elettronico - insegnamento math. e fisica lice

Messaggioda enomis » 02/12/2011, 21:32

mauro19 ha scritto:Avrei una domanda da farvi: se ipoteticamente prendessi una laurea triennale in Ingegneria e successivamente una laurea magistrale in matematica (trascurando requisiti di accessi e via dicendo), avrei diritto ad accendere al concorso per l'insegnamento nella scuola pubblica nelle classi precedentemente elencate? Vale solo la laurea magistrale (quindi risulterei LM/40) e non quella triennale?


Attualmente è possibile accedere all'insegnamento solo se si possiede una laurea vecchio ordinamento o una laurea magistrale o specialistica. Tuttavia gli esami sostenuti nella triennale possono essere utilizzati per insegnare nelle classi di concorso il cui accesso è vincolato al numero di crediti formativi afferenti a determinati settori scientifico-disciplinari.

E' probabile però che con la riforma del sistema di formazione reclutamento dei docenti (di cui sono già state tracciate le linee guida) sarà possibile accedere alle nuove procedure abilitanti con la laurea triennale. Tieni presente però che in tal caso il percorso abilitante biennale si configurerebbe come un corso di laurea magistrale a cui si accede superando un concorso per esami e titoli.
enomis
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Re: ingegnere elettronico - insegnamento math. e fisica lice

Messaggioda mauro19 » 03/12/2011, 14:32

Grazie mille per la risposta, gentilissimo/a!
mauro19
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Re: ingegnere elettronico - insegnamento math. e fisica licei

Messaggioda Hilmfaris Antonio » 13/10/2014, 20:55

Qui sotto riporto uno stralcio dal mio ricorso per la graduatoria di III fascia nella A049. Naturalmente, la Preside dell'istituto (laureata in Matematica, "ma non crederà mica che mi sia fatta influenzare da questo") non ha potuto accettarla seguendo l'interpretazione più in voga (ma interpretazione appunto!), ma alcune di queste considerazioni, che mi appaiono nuove rispetto a quanto trovato nella letteratura on line, dovrebbro essere portate di fronte ad un Giudice del Lavoro o al Tar. Personalmente, estremizzando l'interpretazione, vedo leso anche l'art.3 della Costituzione ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.). Mi riferisco alla discriminazione a cui è sottoposto l'ingegnere che non può afferire alla III fascia nella A049 quando invece può farlo l'equipotenziale (nel senso di egualmente abilitabile, ma nè abilitato nè abilitando) Matematico o Fisico. La lettura è un po' noiosetta ed è bene avere sottomano i documenti citati -che sono quelli già citati più volte in altri post. Buon divertimento, non mi aspetto nulla se non che spero prima o poi qualcuno capisca che questa situazione è estremamente vergognosa e frustrante.

"Si osserva che
- gli ingegneri sono autorizzati a partecipare ai corsi di formazione per l’acquisizione dell’abilitazione per la Classe di Concorso A049 purchè abbiano acquisito la laurea prima dell’a.a.2000-01 oppure abbiano sostenuto alcuni esami, ben precisi in nome e numero ovvero obbligatori, per poter accedere all’abilitazione per le A038 e A047, come chiarito dalla Nota C.M. 16381 del 28/08/2007 citata nella lettera Prot.2725/C7 scritta dal Dirigente Scolastico P.G.Calabrese di Lagonegro.
- in tale lettera il D.S. P.G. Calabrese prosegue imbastendo personali e opinabili argomentazioni per dedurre che l’accesso alle graduatorie di terza fascia non sia consentito agli Ingegneri nella Classe di Concorso A049, se non subordinato al conseguimento dell’abilitazione, deduzione che pone in forma dubitativa di quesito al Ministero;
- il Ministero (dott. G.Pilo) nella Risposta alle deduzioni del p.to.1 formulate dal Dirigente P.G.Calabrese risponde che “la Circolare 16381/2007 va riferita esclusivamente alle procedure per l’abilitazione e per le graduatorie ad esaurimento” aggiungendo, a rafforzare il concetto, che la Circolare 16381/2007 “non vale per la terza fascia delle graduatorie di Istituto … ” ergo, le deduzioni tratte dal Dirigente P.G. Calabrese in merito all’argomento Ingegneri-Terza Fascia-ClasseA049 non sono corrette. Se non sono corrette, allora potrebbe essere corretto il contrario ossia che agli ingegneri può essere consentito l’accesso alle Graduatorie di Terza fascia per la classe A049.
- la risposta del Ministero si conclude con un inciso (tra parentesi) dove il Ministero afferma che il DM 354/98 non è da considerarsi una modifica del DM 39/98. Tale affermazione, che comunque non altera le nostre precedenti osservazioni, appare se non errata almeno imprecisa in quanto, come vedremo in seguito, l’art.4 comma 7 del DM 354/98 modifica sostanzialmente almeno l’art.4 comma 2 del DM 39/98 e la parte di tabella A/2 relativa alla A049.
- cassata quindi la Lettera 2725 del DS di Lagonegro con la risposta del Ministero, si tratta solo di stabilire a quali condizioni gli ingegneri possano afferire alle Graduatorie di terza Fascia per la classe A049, e questo si può dedurre dalle indicazioni di sostanza già emanate dal Ministero nel 1998.
- il DM 39/98, riguarda le “Disposizioni impartite in Materia di Ordinamento delle Classi di Concorso a Cattedre e a Posti di Insegnamento Tecnico-Pratico”, ovvero quelle stesse Classi di Concorso che consentono l’ammissione alla Terza Fascia,
- il DM 39/98 stabilisce la corrispondenza dell’abilitazione per le classi A038-A047 (=>) con la classe A049 (art.4 comma 2 : “Coloro che sono in possesso di diplomi di abilitazione, separatamente conseguiti, per le classi di concorso 47/A- Matematica e 38/A- Fisica, ovvero per le classi di concorso LXIII e XLIV del pregresso ordinamento, sono da considerarsi abilitati, per la classe 49/A- Matematica e Fisica”) ;
- la Corrispondenza precedente (A047/A038=>A049) è riportata, ma in senso inverso, nella Tabella A/2 del DM39/98 (A049=>A047/A048), facendo intendere - se si anticipa che vi è stato un errore di un 3 sostituito da 4 - che la relazione di corrispondenza tra A047/A038(A048?) e A049 sia biunivoca (è evidente che la A049 deve comprendere anche la A038-Fisica mentre, forse per un errore di digitazione, era stata inserita in TabA/2 la A048-Matematica Applicata)
- il DM 354/98, pur riguardando un altro argomento rispetto al DM 39/98 ovvero la “costituzione di Ambiti Disciplinari per aggregazione di Classi di Concorso finalizzata allo snellimento …”, corregge il palese errore/omissione della Tabella A/2 del DM 39/98, stabilendo con l’art.4 comma 7 che nel precedente DM “la Tabella A/2, … , è integrata inserendo la Classe 38/A-Fisica … in corrispondenza alla A049”, non eliminando inoltre la A048 dalla precedente tabella di corrispondenza. La correzione non è pertanto contestualizzata agli Ambiti Disciplinari che sono oggetto del DM 354/98 ma viene estesa alla Tabella A/2 del DM 39/98, che riguarda le classi di concorso e non gli A.D., e al suo art.4 comma 2 che ne aveva generato l’errore/omissione ;
- la tabella A/2 del DM39/98 aggiornata dal DM354/98, definisce l’equipollenza ai fini della abilitazione della triade di classi A038-A047-A048 con la classe A049, quindi anche ai fini della terza Fascia. Il DM354/98 definisce la Classe A049 anche come Ambito Disciplinare 8.
- La Nota C.M. 17527/AOODGPER del 14/09/2007 ha lo scopo di precisare “… la valutabilità dei servizi di insegnamento nella classe A049…, prestati da Laureati in Ingegneria, abilitati e abilitandi nella medesima classe di concorso”, visto che già il D.M. 354/98 (v.capoverso 4 della Nota 17527) “consente il passaggio automatico a detta classe … per somma di abilitazioni” della A038 e A047 (la A048 viene abbuonata tout court, visto che non ha vincoli per il laureato in Ingegneria).
- La medesima Nota 17527 non cita testualmente la terza fascia, ma propone delle considerazioni/deduzioni che possono abbracciare anche questa laddove si riferisce alla 39/98;
- La Nota sopracitata, infatti, affermando che sono valutabili “i servizi di insegnamento (svolti) nella classe A049”, svolti non solo dagli Ingegneri abilitati ma anche da quelli abilitandi, di fatto introduce la possibilità che un ingegnere abilitando (con abilitazione in corso) possa inserire la valutazione di un servizio di insegnamento svolto nella classe A049. Questo significa che un Ingegnere può insegnare nella A049 prima della abilitazione, rimediando così alla sperequazione che ci sarebbe stata per l’ingegnere in termini di graduatoria rispetto a candidati con Lauree in cui la Classe A049 risultasse contemplata indipendentemente dai vincoli posti agli ingegneri per la docenza in A038 e A047.
- Ma questo non è evidente a coloro che, per valutare le graduatorie di terza fascia, utilizzano come riferimento solo il foglio di corrispondenza Titoli-Classi di Concorso del Marzo 2007 messo a disposizione dal Miur, dove appunto all’ingegnere non viene attribuita la classe A049, ma “solamente” la A038, A047 e A048, dimenticando così la già descritta equipollenza nel rispetto dei vincoli e dell’aggiornata 39/98. Conseguenza ne è che possa essere erroneamente impedito all’ingegnere abilitando di insegnare partendo dalla terza Fascia per la A049, lasciandogli, come unica chance di fare punteggio per questa classe, una pressoché improbabile chiamata per messa a disposizione. Discriminandolo appunto rispetto ad altri laureati pari-potenziali.
- Si può affermare inoltre che non consentire, come qualcuno vorrebbe, ai Laureati in Ingegneria abilitandi nella A049, di inserire valutazioni per servizi di supplenza effettuati per tale classe precedentemente alla abilitazione (specifici o non), sarebbe doppiamente discriminante, in termini di punteggio, rispetto ad altro genere di laureati con le medesime ambizioni abilitative.
- Peraltro se un “abilitando” è in corso di abilitazione, non è necessariamente detto che egli riesca a conseguire l’abilitazione, sia esso ingegnere o no, essendo, per i corsi abilitativi, contemplata anche la eventuale bocciatura, il potersi ritirare e così via. Perché uno di questi potenziali non-abilitandi debbono poter effettuare servizi valutabili quando non ne avranno, temporaneamente o forse mai, titolo abilitativo? E perché di conseguenza non consentire ad un potenziale abilitando nella A049 come il sottoscritto, laureato in Ingegneria prima del vincolo temporale e con tutti gli esami di vincolo superati, di effettuare servizi valutabili per la classe suddetta?
- D’altro canto consentire ad un soggetto non abilitato nè abilitando, laureato non-ingegnere, di potersi iscrivere alla terza fascia nella classe A049 dandogli così accessibilità a qualche periodo di supplenza, risulterebbe fortemente discriminante in termini di valutazione rispetto ad un laureato in Ingegneria non abilitato nè abilitando a cui questa possibilità venisse negata a priori, qualora infatti entrambe decidessero un giorno di abilitarsi nella A049 e raggiungessero l’obiettivo. Ci sarebbe palese discriminazione.
- Dopo quest’ultima osservazione, è necessario fare una sottolineatura che riguarda l’aggettivo “abilitandi”: questo termine permette di considerare, appunto abilitandi, non solo coloro che già sono iscritti ad un corso di abilitazione, ma tutti coloro che potenzialmente potrebbero iscriversi al corso (ingegneri e non). E onde evitare ulteriori discriminazioni, anche i potenziali abilitandi, Laureati non-ingegneri e laureati in ingegneria, devono poter avere le stesse chanches se hanno i requisiti prescritti, i primi per la classe A049 e i secondi per la triade equipollente - ai fini della Abilitazione – di classi A038-A047-A048."

Grazie. Salve a tutti.
H.A.
Hilmfaris Antonio
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Iscritto il: 13/10/2014, 18:52

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