perrifa ha scritto:Salve, sono mi laureato in ingegneria civile nel 2003 V.O. e nel 2004 mi sono inserito nella III fascia delle grad. d'istituto nella AO38, nella A047, essendo in possesso di tutti gli esani annuali richiesti, ed anche nella AO49 e questo l'ho fatto in virtù di quanto riportato nel D.M. 39/98 nella parte relativa ai " titoli di studio richiesti per i vari insegnamenti" ed in cui era riportato:
<< ingegneria (qualsiasi corso) : 14/a (con nota n°9), 33/a, 38/a (con nota n° 45), 47/a (con nota n°46), 48/a, 49/a (con nota n°85 che però era sicuramente sbagliata, visto che si riferiva a esami di lingua e/o di letteratura italiana, mentre le uniche note attinenti erano la n° 45 e la n° 46 realative appunto agli esami sostenuti), 55/a (con nota n°36), 56/a (con nota n°47), 71/a, 72/a (con nota n°44)>>. Premesso che ho quasi sempre insegnato nella AO49, è possibile che oggi, in base alla normativa vigente (D.M. 39/98 e SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI) venga escluso dalle graduatorie di III fascia di istituto? Le integrazioni e modifiche al D.M. 39/98, che di fatto non consentono più l'insegnamento della A049 da parte degli ingegneri, hanno valore retroattivo? Il fatto di essere stato inserito leggittimamente in graduatoria nel 2004, di aver insegnato per anni nella A049 non rappresenta un diritto acquisito...?
p.s.
"nota 45": << con piano di studi comprendente due corsi annuali (o quattro semestrali) di fisica generale, ovvero, a prescindere dal piano di studi se conseguita entro l'a.a. 2000/2001.
"nota 46": << con i corsi annuali (o due semestrali) di: analisi matematica I, analisi matematica II, geometria o geometria I, e due corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico, o a prescindere dal piano di studi se conseguita entro l'a.a. 2000/2001.
Spero di ricevere al più presto dei chiarimenti a riguardo e per questo ringrazio infinitamente in anticipo!
A mio parere la laurea in ingegneria non è, in alcun caso, titolo di accesso per la III fascia di istituto della A049.
Il dm 354/98 non è infatti un'integrazione del dm 398/98, ma semplicemente un decreto che si occupa di un'altra questione, ossia l'accesso ai ruoli mediante concorso per esami e titoli.
Una conferma di questo fatto la trovi a questo link:
http://archivio.pubblica.istruzione.it/ ... li/defaultCome vedi non c'è la A049 fra le classi di concorso a cui la laurea in ingegneria dà accesso!
Nel 2007 il Ministero della Pubblica Istruzione ha precisato, con nota AOODGPER 17527 del 14 settembre 2007, quanto segue:
Oggetto: Valutazione servizio graduatorie ad esaurimento. Laurea in ingegneria.
Si fa riferimento ai numerosi quesiti qui pervenuti relativi alla valutabilità dei servizi di
insegnamento nella classe 49/A: Matematica e fisica, prestati dai laureati in ingegneria
abilitatati e abilitandi nella medesima classe di concorso.
Al riguardo si ritiene di dover premettere quanto segue.
Il D.M. n. 39/1998 prevede, per i laureati in ingegneria, specifici piani di studio per
l’accesso sia alla classe 47/A:Matematica e sia alla classe 38/A: Fisica (così come prescritto
anche dal D.M. n. 354/98 per l’accesso alla classe 49/A),
ma non prevede l’accesso diretto alla
cl. 49/A, dovendo questa servire al diretto reclutamento a tempo determinato (supplenze) di
personale docente.Detto decreto ministeriale è espressamente indicato nei provvedimenti relativi alle
iscrizioni nelle graduatorie di istituto e nei bandi di concorso per l’iscrizione nelle Scuole di
Specializzazione per l’Insegnamento Secondario (S.S.I.S.) delle Università degli studi.
Il D.M. n. 354 del 10 agosto 1998 sopra richiamato, che prevede l’accesso dei laureati in
ingegneria alla classe in questione, è stato emanato al fine di rendere solo più snella la
procedura relativa ai concorsi a cattedre con la costituzione di Ambiti Disciplinari onde
consentire la riduzione, per alcune classi di concorso, del numero delle prove d’esame scritte
(nel caso dell’A.D. 8, la classe 49/A - Matematica e fisica è residuale rispetto alle altre classi
38/A- Fisica e 47/A - Matematica, nel senso che il superamento di tutte le prove per le citate
classi consente il passaggio automatico a detta classe con la valutazione sia delle prove già
sostenute, sia dei titoli culturali ed il conseguente inserimento nella apposita graduatoria del
concorso a fini abilitativi e di reclutamento; in definitiva, l’abilitazione per la cl. 49/A si
consegue per somma di abilitazioni).
L’Amministrazione scrivente ha, per questi motivi, nella maggior parte dei casi,
consentito, tenuto conto che la partecipazione ai corsi delle S.S.I.S. può assimilarsi a concorso,
per esami e titoli, a fini abilitativi (prova d’ammissione, corso, esami intermedi e finali nonché
valutazione dei titoli culturali), l’ammissione alle suddette Scuole di Specializzazione ai
laureati in ingegneria, alla condizione del possesso dei requisiti per entrambe le classi di
concorso; l’Ambito Disciplinare 8, comprendente le classi 38/A e 47/A, è, infatti, strutturato
per moduli separati, in analogia ai concorsi a cattedre di cui sopra.
Lo stesso dicasi per le sessioni riservate di esami di abilitazione all’insegnamento
indette, ai sensi della legge n 143/2004, con i DD.MM. nn. 21 e 85 del 2005 dove il servizio di
insegnamento è condizione necessaria alla partecipazione delle stesse..
Per i motivi suesposti, pertanto, l’Amministrazione scrivente è del parere che i servizi di
insegnamento prestati dai docenti in argomento possano essere valutabili ai fini
dell’iscrizione/aggiornamento delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento.
Le SS.LL. vorranno, pertanto, portare a conoscenza degli Uffici Scolastici Provinciali
quanto chiarito per gli eventuali adempimenti consequenziali.
IL DIRETTORE GENERALE
fto
Giuseppe FIORI
Sempre il MIUR, nel 2006 aveva inviato la seguente nota:
E’ STATO SEGNALATO CHE TALUNI DOCENTI LAUREATI IN INGEGNERIA, DA ANNI NOMINATI SUPPLENTI NELLA CLASSE 49/A – MATEMATICA E FISICA – NON SONO STATI AMMESSI A PARTECIPARE AI CORSI ABILITANTI PER LA CLASSE 47/A –MATEMATICA - O 38/A – FISICA IN QUANTO AVREBBERO PRESTATO SERVIZIO DI INSEGNAMENTO SENZA TITOLO.
IN EFFETTI LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI SUPPLENZE RICHIAMA IL DM N. 39/98 CHE NON PREVEDE DETTA LAUREA FRA I TITOLO DI ACCESSO ALLA 49/A.
PERALTRO LE DISPOSIZIONI A SUO TEMPO DETTATE IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI E ABILITANTI,
POSSONO AVER INDOTTO IN ERRORE I DIRIGENTI SCOLASTICI NEL CONFERIRE INCARICHI DI SUPPLENZA.
CONSIDERATA INOLTRE, LA FREQUENTE INDISPONIBILITA’ DI DOCENTI IN POSSESSO DEL TITOLO DI ACCESSO ALL’INSEGNAMENTO DI MATEMATICA E FISICA, SI RITIENE, PUR CONFERMANDO IL DIVIETO PER I LAUREATI IN INGEGNERIA DI PARTECIPARE AI CORSI ABILITANTI PER LA CLASSE 49/A, CHE IL SERVIZIO PRESTATO IN TALE CLASSI DI INSEGNAMENTO POSSA ESSERE CONSIDERATO UTILE AI FINI DELL’AMMISSIONE AI CORSI SPECIALI PER LE CLASSI 47/A E 38/A.
IL DIRETTORE GENEALE: GIUSEPPE COSENTINO.
Quale è quindi la situazione?
La laurea in ingegneria non è titolo per accedere alla III fascia della A049, tuttavia un ingegnere può partecipare a certe procedure abilitanti per la A049 (concorsi a cattedre per esami e titoli, ssis e comunque qualunque procedura che per il carattere concorsuale per esami e titoli sia assimilabile a un concorso a cattedre) purché abbia il titolo per accedere sia alla A047 che alla A038. Questo perché per le procedure concorsuali per esami e titoli trova applicazione il dm 354/98 che invece prevede la possibilità per i laureati in ingegneria di accedere, a certe condizioni, alla A049.
inoltre, in base a una norma contenuta nel dm 39/98, è possibile abilitarsi nella A049 acquisendo separatamente l'abilitazione nella A038 e nella A047.
Secondo me il motivo per cui tu sei stato inserito nelle graduatorie di III fascia di istituto della A049 è dovuto solo ad un errata valutazione della scuola che ha gestito la tua domanda, che ha erroneamente considerato il dm 354/98 come integrazione del dm 39/98.
Trattandosi pertanto (sempre a mio parere) di un errore, tale inclusione non è mai stata legittima (e il fatto che nessun controinteressato abbia presentato ricorso è irrilevante) e pertanto non può in alcun modo configurarsi come un diritto acquisito.