Concordo con l'interpretazione della Preside, il ricorso va respinto.
Nel tuo ricorso infatti metti troppa carne al fuoco, facendo analogie con procedure diverse e distinte dalle graduatorie di istituto di III fascia.
In particolare, che il dm 354/1998 non possa essere considerato integrazione del dm 39/98 (almeno per quel che riguarda i titoli di accesso alle varie classi di concorso) è specificato dall'art. 1 dello stesso:
AI SOLI FINI dell’accesso ai ruoli, mediante concorso, per esami e titoli, del personale docente
della scuola secondaria ed artistica, della mobilità e della utilizzazione del personale medesimo
sono costituiti, mediante apposita aggregazione di classi di concorso, i seguenti ambiti
disciplinari contenenti gli insegnamenti impartiti in più scuole ed istituti anche di diverso ordine e
grado: (...)
Per cui, gli ambiti disciplinari e i relativi titoli di accesso NON sono applicabili alle graduatorie di istituto di III fascia in quanto queste hanno fini diversi (reclutare personale per supplenze brevi e saltuarie) dall'accesso ai ruoli.
Ritengo irrilevante l'obiezione che l'art.4 comma 7 del DM 354/98 modifica sostanzialmente almeno l’art.4 comma 2 del DM 39/98 e la parte di tabella A/2 relativa alla A049. Tale modifica infatti non riguarda i titoli di accesso alla III fascia ma la regolamentazione della corrispondenza fra le abilitazioni (e se si parla di III fascia è ovvio che ci si riferisce a laureati privi di abilitazione all'insegnamento).
Per cui, se è vero che il dm 354/1998 modifica e integra il dm 39/1998 nella parte relativa alla corrispondenza delle abilitazioni, è errato sostenere che i titoli di accesso alle classi di concorso da esso previsto vadano ad integrare quelli stabiliti dal dm 39/1998 per il semplice fatto che è lo stesso art. 1 del decreto a escluderlo.
Fra l'altro, ti sei mai chiesto per quale motivo il dm 22/2005, che stabilisce i titoli di accesso alle classi di concorso per i possessori di lauree magistrali o specialistiche (quindi Nuovo Ordinamento) non fa alcun riferimento agli ambiti disciplinari?
Per il semplice fatto che questi ultimi riguardano SOLO i concorsi a cattedre (da cui i laureati NO sono tutti esclusi se privi di abilitazione), mentre l'integrazione andava fatta al dm 39/98 e, quindi, per singola classe di concorso.
Il suddetto dm 22/2005 continua a riservare l'accesso alla A049 ai soli laureati in matematica, fisica, discipline nautiche e astronomia.
La legge stabilisce però che le lauree magistrali e specialistiche sono equipollenti a quelle V.O. , pertanto sarebbe stato illegittimo consentire l'accesso alla III fascia dei laureati in ingegneria VO con titolo conseguito dopo il 2001, subordinandolo al superamento di determinati esami, e parallelamente negarlo a tutti i laureati N.O (anche perché ci sono laureati V.O. che hanno conseguito il titolo dopo dei laureati N.O.).
In altre parole, mentre è legittimo prevedere un diverso trattamento in base all'anno del conseguimento del titolo o agli esami sostenuti, appare totalmente illegittimo discriminare fra laurea VO e laurea magistrale o specialistica NO.
Il problema è che NON VI È ALCUNA DISCRIMINAZIONE per il semplice fatto che l'accesso alla III fascia della A049 è precluso anche a tutti i laureati in ingegneria V.O.
Le altre sono tutte obiezioni relative alle modalità attraverso cui può essere conseguita l'abilitazione nella A049, che nulla hanno a che fare con i requisiti di accesso alla III fascia di istituto.
La realtà è che non è per nulla illegittimo che in qualche modo ci si possa abilitare in una classe di concorso in cui non si ha titolo, basta prevedere (come infatti è avvenuto) delle corrispondenze fra le abilitazioni.
Un qualcosa simile avviene per i laureati in matematica.
Penso che nessuno abbia da obiettare sul fatto che essi non hanno accesso alla A038 se privi dell'esame di "esperimentazioni di fisica".
Tuttavia il laureato in matematica che si abilita nella A049 acquisisce l'abilitazione nella A038 in virtù del meccanismo della corrispondenza fra le abilitazioni.