Il 30 agosto 2017, la terza sezione del TAR del Lazio pronuncia l'ordinanza cautelare 07499/2017 sui ricorsi di "Udu- Unione degli Universitari Milano, Carlo Eugenio Dovico, Elisa Marchetti, Francesco Melis, Federica Bellina, Domenico Surace, Udu-Unione degli Universitari"
Il TAR, dopo aver data standing alle persone ricorrenti in quanto avevano fatto richiesta per accedere al corso di laurea (e non anche alle due associazioni, che infatti non sappiamo perchè abbiano fatto ricorso), riporta nell'ordinanza le motivazioni addotte dall'università (ancora i ricorsi non ce li abbiamo perchè in Italia non si usa, quindi dobbiamo affidarci alle fonti secondarie)
TAR Lazio, terza sezione ha scritto:Università Statale ha scritto:[...] carenza di un numero complessivo di docenti tale che “mantenendo numeri non sostenibili nei corsi dell’area umanistica, l’Ateneo risultasse non in linea con i requisiti di docenza previsti dal sistema di accreditamento vigente, esponendosi di conseguenza alla sanzione che comporta sia l’attivazione condizionata (per un solo anno) dei corsi di studio che non si trovino a rispettare i requisiti di docenza in attesa delle misure necessarie per superare tali carenze, sia l’impossibilità di attivare “nuovi corsi di studio”, se non a seguito della disattivazione di un pari numero di corsi”;
Tali motivazioni non sono (giudica il TAR in via cautelare) tra quelle che il legislatore ha previsto nella legge ordinaria per il numero chiuso stabilito dall'università (da contrapporsi a quello a programmazione nazionale)
Legge 2 agosto 1999, n.264, art.2 ha scritto:1. Sono programmati dalle università gli accessi:
a) ai corsi di laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati;
b) ai corsi di diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall'ateneo;
c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.127, e successive modificazioni.
In sostanza l'università non ha abbastanza docenti, ma questa motivazione non è tra quelle consentite. Ciò significa che i contribuenti dovranno assumere più docenti, nonostante nessun organo democraticamente eletto abbia mai votato per questa spesa, oppure tutti gli studenti (incluso chi passa il test, probabilmente perchè ha studiato molto a tal fine) dovranno accontentarsi di una qualità didattica un po' peggiore
Ora vi chiedo se, secondo voi
1. La legge dovrebbe aumentare/lasciare come è/diminuire l'autonomia delle università?
2. A quante e a quali persone lo Stato deve pagare gli studi? A quali condizioni?