SOMMARIO
- Principi generali del compromesso
- Caratteristiche Tecniche
- Struttura
PRINCIPI GENERALI DEL COMPROMESSO COSTITUZIONALE
La ragione principale del successo del compromesso costituzionale sta nel fatto che la Costituzione non fu concepita allora come strumento di affermazione di qualche partito a danno di qualche altro. L’Assemblea Costituente lavorava indipendentemente dalle vicende politiche quotidiane, in una prospettiva di lunga portata: essa, come è stato definito da Calamandrei, era un’assemblea << presbite>>. La condizione essenziale del successo fu ciò che si chiama “ il velo dell’ignoranza “, cioè il fatto che nessuno allora era in grado di sapere chi nel futuro sarebbe stato danneggiato o favorito da questa o quella regola costituzionale.
In tale situazione favorevole il problema costituente non fu vissuto dai partiti come problema di potere e tutte le parti si prestarono a ragionare in astratto, facendo prevalere le considerazioni più elevate su quelle più egoistiche. Ciò favorì l’incontro attorno ad un nucleo costituzionale rappresentato dal valore della persona umana: il personalismo, che metteva al centro dell’attenzione delle forze politiche la persona umana. Esso non è però un concetto né solo materialista né solo spirituale,la persona, infatti, poneva problemi sia spirituali che materiali: i problemi economico-strutturali, infatti, assumevano un’urgenza primaria condizionando lo sviluppo spirituale dell’uomo. Il personalismo offriva un terreno di incontro tra una parte del mondo cattolico e le forze di sinistra, interessate ad una trasformazione profonda della realtà economica e sociale dell’Italia del dopoguerra.
Un altro punto significativo è la visione pluralista della società italiana non concepita quale somma di individui tutti indifferentemente assoggettati alla stessa legge, ma come la risultante di tante realtà sociali differenziate, ciascuna con le proprie aspirazioni da soddisfare. Ogni essere umano, infatti, è anche operaio, contadino, padre, madre, figlio, studente, ammalato, ecc...
La Costituzione, quindi, considera che ogni persona si proietta in una comunità per sviluppare sé stessa ed accanto ai diritti dell’uomo concepito nelle relazioni sociali in cui è inserito mantiene i diritti classici della tradizione liberale, i quali attengono all’individuo come tale e costituiscono il minimo comune denominatore della condizione di libertà di tutti gli uomini. Coloro che non si riconobbero in queste prospettive furono le forze liberali: le critiche più forti al compromesso vennero infatti da loro. Non si può dire però che la tradizione liberale non sia riconoscibile nel testo costituzionale: nell’ essenziale, le dichiarazioni dei diritti e delle libertà individuali( salvo che nella materia economica) sono di matrice liberale.
Con una formula di sintesi, si dice che la Costituzione delinea uno Stato Sociale.
Lo Stato sociale è lo stato liberal-democratico che si basa sui diritti dei cittadini, riconosce i gruppi sociali e assegna il compito di giustizia ai pubblici poteri.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA COSTITUZIONE
La Costituzione italiana è una costituzione scritta, rigida, lunga, votata, compromissoria, democratica e programmatica.
- Innanzitutto, la normazione è contenuta in un testo legislativo scritto. La scelta è comune all'esperienza di civil law ed a quella di common law, con la grande eccezione della Gran Bretagna, paese nel quale la Costituzione è in forma orale (tranne alcuni documenti come la Magna Charta).
- Inoltre, si dice che la Costituzione italiana è rigida. Con ciò si indica che da un lato è necessario un procedimento parlamentare aggravato per la riforma dei suoi contenuti (non bastando la normale maggioranza), e dall'altro che le disposizioni aventi forza di legge in contrasto con la Costituzione vengono rimosse con un procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
- La Costituzione è lunga, ossia contiene disposizioni in molti settori del vivere civile, non limitandosi a indicare le norme sulle fonti del diritto. In ogni caso, da questo punto di vista, è da dire che il disposto costituzionale presenta per larga parte carattere programmatico, venendo così in rilevanza solo in sede di indirizzo per il legislatore o in sede di giudizio di legittimità degli atti aventi forza di legge. Il processo di consolidamento dei principi indicati dalla Costituzione, attraverso la loro concretizzazione nella legge ordinaria (o, talvolta, nell'orientamento giurisprudenziale come è avvenuto per l'attuazione dell'art. 36 relativamente al principio del trattamento economico minimo previsto per i lavoratori dipendenti), è detto attuazione della Costituzione. Tale processo non è da considerarsi ancora concluso. Il legislatore costituzionale, inoltre, ha ritenuto di ritornare nella Costituzione repubblicana su alcune materie, per integrarle e ampliarle, adottando provvedimenti di legge costituzionale, tipici di tutte le costituzioni lunghe. Tali emendamenti sono integrazioni alla costituzione, approvate con lo stesso procedimento della revisione costituzionale, e costituiscono modificazioni più o meno profonde. Per quanto concerne l'attuazione e l'integrazione delle norme costituzionali, si ricorda ad esempio che la Corte costituzionale non venne attivata che nel 1955 (le elezioni dei giudici tramite una legge non avvenne che nel 1953), che il Consiglio superiore della magistratura venne attivato nel 1958 e che le Regioni ordinarie vennero istituite nel 1970 (sebbene quattro regioni speciali vennero istituite nel 1948 e il Friuli-Venezia Giulia nel 1963); il referendum abrogativo, infine, venne istituito con una legge del 15 maggio 1970.
- Votataperché rappresenta un patto tra i componenti del popolo italiano.
- Compromissoria perché alla sua formazione ha collaborato una pluralità dei partiti.
- Democratica perché è dato particolare rilievo a sindacati e partiti politici e c'è la partecipazione del popolo.
- Infine, è programmatica perché rappresenta un programma (dà alle forze politiche il compito di rendere veri gli obbiettivi fissati dai costituenti attraverso opportuni provvedimenti legislativi).
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STRUTTURA DELLA COSTITUZIONE
La Costituzione è composta da 139 articoli suddivisi in 4 parti:
- Principi Fondamentali
- Parte Prima
- Parte Seconda
- Dispozioni transitorie e finali
A loro volta ogni Parte è suddivisa in Titoli, alcuni dei quali suddivisi in Sezioni.
Eccole nel dettaglio
Principi Fondamentali (dall'art. 1 all'art. 12)
Contengono le decisioni essenziali e i principi più importanti che non possono essere modificati.
Parte Prima: "Diritti e doveri dei cittadini" (dall'art. 13 all'art. 54)
- Titolo I: "Rapporti Civili" (dall'art. 13 all'art. 28)
- Titolo II: "Rapporti Etico-Sociali" (dall'art. 29 all'art. 34)
- Titolo III: "Rapporti Economici" (dall'art. 35 all'art. 47)
- Titolo IV: "Rapporti Politici" (dall'art. 48 all'art. 54)
Parte Seconda: "Ordinamento della Repubblica" (dall'art. 55 all'art. 139)
- Titolo I: "Il Parlamento" (dall'art. 55 all'art. 82)
- Sezione I: "Le Camere" (dall'art. 55 all'art. 69)
- Sezione II: "La formazione delle leggi" (dall'art. 70 all'art. 82)
- Titolo II: "Il Presidente della Repubblica" (dall'art. 83 all'art. 91)
- Titolo III: "Il Governo" (dall'art. 92 all'art. 100)
- Sezione I: "Il Consiglio dei Ministri" (dall'art. 92 all'art. 96)
- Sezione II: "La Pubblica Amministrazione" (dall'art. 97 all'art. 98)
- Sezione III: "Gli organi ausiliari" (dall'art. 99 all'art. 100)
- Titolo IV: "La Magistratura" (dall'art. 101 all'art. 113)
- Sezione I: "Ordinamento Giurisdizionale" (dall'art. 101 all'art. 110)
- Sezione II: "Norme sulla Giurisdizione" (dall'art. 111 all'art. 113)
- Titolo V: "Le Regioni, le provincie, i comuni" (dall'art. 114 all'art. 133)
- Titolo VI: "Garanzie Costituzionali" (dall'art. 134 all'art. 139)
- Sezione I: "La Corte Costituzionale" (dall'art. 134 all'art. 137)
- Sezione II: "Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali" (dall'art. 138 all'art. 139)
Disposizioni transitorie e finali (da I a XVIII)
Le 18 disposizioni transitorie e finali guidano il passaggio dallo Statuto Albertino alla Costituzione Repubblicana.
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