Raccolta INFO per studenti lavoratori

Messaggioda peraudio » 08/07/2010, 11:24

Senza pretese di completezza, inizio ad elencare alcuni DIRITTI FONDAMENTALI che avrebbero (il condizionale è d'obbligo in Italia...) i lavoratori che avessero intenzione di iscriversi all'università.
Le condizioni chiaramente variano da contratto a contratto, o in base alla situazione familiare.
Comunque in generale, per il CCNL Commercio, vale che:
1) Ogni lavoratore con contratto a tempo indeterminato ha diritto a 40 ore annue per studiare (non cumulabili ed utilizzabili entro l'anno SOLARE), 150 ore complessive (usufruibili a discrezione e quando si vuole nell'arco del triennio) per frequentare lezioni, 1 giorno intero per sostenere l'esame, per ogni esame ovviamente. Tutto deve essere documentato tramite timbro della segreteria della facoltà e attestato di frequenza (le facoltà in genere mettono a disposizione certificati prestamapti dove manca solo la firma del Prof che attesta che TU eri a lezione quel giorno).
2) Non siete obbligati a fare straordinari se siete studenti lavoratori!
3) Se avete figli minori di 1 anno avete diritto a 2 ore al giorno di allattamento fino al compimento del primo anno di età di vostro figlio, a meno che non ne usufruisca già vostra moglie tramite INPS (quindi se è lavoratrice dipendente). Se vostra moglie è casalinga o non lavora, o lavora in proprio, o rinuncia alle 2 ore pur essendo lavoratrice dipendente, VOI AVETE DIRITTO alle 2 ore giornaliere!

Purtroppo non tutti gli uffici del personale sono aggiornati sulle nuove disposizioni, quindi dovrete faticare non poco per ottenere ciò che vi spetta... diciamo che a volte sono un po' "scordarelli" questi simpatici personaggi ;-)

Attendo integrazioni, correzioni, e quant'altro! :D

Claudio
Ultima modifica di peraudio il 08/07/2010, 14:16, modificato 1 volta in totale.
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Messaggioda GundamRX91 » 08/07/2010, 12:11

Da quello che so, per gli studenti universitari, non sono previste le 150 ore, ma solo il giorno retribuito per gli esami piu' il giorno precedente (e forse anche quello del viaggio, ma non sono sicuro...).
"E' sempre vero? Ci sono dei casi in cui l'enunciato è falso?"
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Messaggioda peraudio » 08/07/2010, 13:19

mh strano... che contratto hai?
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Messaggioda GundamRX91 » 08/07/2010, 14:03

Il contratto del credito.
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Messaggioda peraudio » 08/07/2010, 14:15

ok allora modifico il mio post relegando quanto ho detto al solo contratto Commercio.
Grazie per la precisazione.
Claudio
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Messaggioda GundamRX91 » 08/07/2010, 15:00

questo e' quello che ho trovato per il CCNL del commercio:


•CAPITOLO VIII POLITICHE SOCIALI E DI SALUTE E SICUREZZA - Lavoratori/lavoratrici studenti



1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, i lavoratori/lavoratrici studenti di cui al primo comma del citato articolo hanno diritto di ottenere, a richiesta, di essere assegnati, per coloro che sono adibiti ai turni continuativi di lavoro, a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami o spostamenti di orario rispetto a quello normale di entrata e di uscita nei limiti previsti dal presente contratto.
2. Ai lavoratori/lavoratrici studenti, compresi quelli universitari, spettano permessi retribuiti - oltre che per le giornate in cui devono sostenere prove di e-same - anche per il tempo di viaggio occorrente per raggiungere la località sede di esami qualora - per mancanza di scuola od università del tipo prescelto nel luogo di residenza - frequentino corsi di studio in località diversa. Inoltre, ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi dì laurea e di laurea magistrale, spetta - una sola volta per ciascun esame previsto dal piano di studi approvato dalla facoltà - un ulteriore giorno di permesso retribuito, da fruire nella giornata lavorativa precedente quella in cui è prevista la prova di esame.
3. Ai lavoratori/lavoratrici studenti che sostengono esami per il conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo e di secondo grado presso scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, con esclusione di quelle a carattere artistico, spetta, in aggiunta ai permessi di cui al precedente comma e per una sola volta, un permesso retribuito di 8 giorni lavorativi; tale permesso è usufruibile a richiesta degli interessati, da presentare alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo. In occasione dell'esame di laurea e di laurea magistrale, tale permesso spetta, secondo le anzidette modalità, rispettivamente nella misura di 5 e 3 giorni lavorativi.
4. Ai lavoratori/lavoratrici iscritti a corsi regolari di studio in scuole di istruzione secondaria di primo e di secondo grado (comprese le scuole di qualificazione professionale) statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali - con esclusione di quelle a carattere artistico -oppure iscritti a corsi di laurea e di laurea magistrale, spetta un permesso retribuito di 20 ore all'anno, da fruire in 4 giornate lavorative e per 5 ore al giorno; tale permesso va richiesto dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno cinque giorni di anticipo e spetta per il numero di anni - più due - di corso legale degli studi previsto dagli ordinamenti delle scuole di istruzione secondaria. Tale permesso spetta per il numero di anni - più uno - di corso legale di studi previsto per il conseguimento della laurea e della laurea magistrale.
5. E' inoltre in facoltà dei lavoratori/lavoratrici di cui al precedente comma di ottenere - una sola volta per ciascun ciclo di studi (scuola di istruzione secondaria di primo grado, scuola dì istruzione secondaria di secondo grado, università: laurea e laurea magistrale) e, quindi, al massimo per tre volte - un permesso straordinario non retribuito sino a 30 gg. di calendario, fruibile in non più di due periodi; le relative richieste vanno presentate dagli interessati alla Direzione aziendale competente con almeno trenta giorni di anticipo.
6. I permessi retribuiti e non retribuiti di cui ai precedenti quarto e quinto comma possono essere fruiti soltanto durante il normale periodo scolastico o accademico; in caso di contemporaneità di richieste da parte di più lavoratori/lavoratrici appartenenti alla stessa unità produttiva l'azienda è tenuta ad accoglierle entro un limite dì contemporanee assenze - per motivi di studio - pari al 5% del numero di lavoratori/lavoratrici della stessa categoria stabilmente addetti all'unità produttiva medesima, dando la precedenza ai lavoratori/lavoratrici studenti non universitari che devono sostenere esami e, in subordine, ai lavoratori/lavoratrici con maggiore anzianità di servizio.
7. Ai lavoratori/lavoratrici che conseguono dopo l'assunzione la licenza dì scuola media superiore, con esclusione dei titoli a carattere artistico, viene attribuito, per una sola volta, un premio dì € 133,51.
8. Ai lavoratori/lavoratrici non laureati che conseguono dopo l'assunzione la laurea o la laurea magistrale viene attribuito, per una sola volta, un premio nella misura di:
- € 136,35 al conseguimento della laurea;
- € 85,22 al conseguimento della laurea magistrale.

9. I lavoratori/lavoratrici sono tenuti a produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti previsti dal presente articolo.
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Messaggioda peraudio » 08/07/2010, 15:09

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Mi intrometto

Messaggioda Marco24 » 18/07/2010, 12:09

nella discussione perchè riguarda anche me...

L'attestato di frequenza dove lo trovo? Presso la segreteria studenti?
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Re: Mi intrometto

Messaggioda peraudio » 18/07/2010, 21:33

Marco24 ha scritto:nella discussione perchè riguarda anche me...

L'attestato di frequenza dove lo trovo? Presso la segreteria studenti?


si, dovrebbero darti un modello precompilato - lo dovresti trovare anche sul sito dell'uni - sul quale poi apporre la firma del prof con data e orario.
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Si ma

Messaggioda Marco24 » 19/07/2010, 12:25

Il foglio che certifica che quel giorno ho sostenuto un esame invece di andare al lavoro è compito del docente compilarlo.

Ho chiamato questa mattina alla Sapienza e mi hanno confermato di andare direttamente dal docente.

L'attestato di frequenza mi serve solo se seguo le lezioni.
Marco24
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